Domanda di iscrizione

Domanda di iscrizione a AFRODITELO APS, in data 23-09-2023, da parte di:

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** CAP e Provincia debbono essere compilati per indirizzi in Italia / Mandatory only for those who were born in Italy
*** Comune di nascita o Stato di nascita debbono essere compilati

Leggi lo statuto dell'associazione

Titolo I Costituzione e scopi Art.1 - Denominazione-sede-durata 1. L'Associazione denominata “Afroditelo”, di seguito indicata anche come “Associazione”, è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”) e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni. 2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cavalese. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Cavalese non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. 3. Essa opera prevalentemente nel territorio della provincia di Trento. 4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in ambito provinciale. 5. L'Associazione ha durata illimitata. Art.1-bis - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo “APS” 1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come “Runts”), l'acronimo “APS” deve essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Runts, la denominazione dell’Associazione diventa quindi “Afroditelo APS”. 2. L'Associazione deve da quel momento utilizzare l'acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. 3. In caso di cancellazione dal Runts, l'acronimo “APS” non può più essere utilizzato. Art.2 - Attività di interesse generale 1. L'Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato. 2. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. 3. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, co. 1, lett. e), i), k) del Codice del Terzo settore, come di seguito elencate e specificate: e) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, ri.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art.5, c.1 del Codice del Terzo settore; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso. Art.3 - Finalità e attività 1. L'Associazione intende promuovere e diffondere sul territorio trentino la cultura in tutte le sue forme e linguaggi diversi, per favorire la crescita culturale e civile di tutta la popolazione locale stimolando nel pubblico il senso critico circa le varie forme di arte; 2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività: a) organizzare corsi di formazione e di aggiornamento, sia teorici che tecnico-pratici, che permettano di ampliare le conoscenze culturali; b) raccogliere, conservare, accrescere, valorizzare e mettere a disposizione della popolazione il patrimonio culturale trentino e nazionale; c) organizzare incontri e momenti di scambio di esperienze tra quanti svolgono attività culturale e/o artistiche o si interessino di tematiche legate alla cultura; d) organizzare attività, eventi e manifestazioni di carattere aggregativo-ricreativo rivolti alla comunità e ai propri associati e) realizzare momenti di condivisione e incontro sul territorio per la valorizzazione delle sue risorse e le sue reti; promuovere ed organizzare eventi ed iniziative di tipo culturale, formativo ed informativo quali, a mero titolo esemplificativo, incontri, dibattiti, seminari, conferenze, convegni, workshop, laboratori, proiezioni; g) utilizzare tutte le moderne tecnologie e tutti i moderni mezzi di comunicazione quali, in via esemplificativa e non esaustiva, siti internet e social network per aggiornare costantemente la comunità dell'attività teatrale amatoriale trentina; h) pubblicare e distribuire periodici e notiziari riguardanti le attività associative, curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili alle attività che costituiscono lo scopo associativo; i) collaborare con gli istituti scolastici per implementare nei piani di offerta informativa attività di vario genere che preparino e avvicinano i giovani in età scolare al mondo della cultura e delle arti; j) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento; 3. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. 4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso. Titolo Il Norme sul rapporto associativo Art.4 - Norme sull'ordinamento interno 1. L'ordinamento interno del1’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. 2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti de11’Associazione. Art.5 - Associati 1. Possono essere ammessi a far parte de11’Associazione le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. 2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale. 3. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno 7 (sette) associati persone fisiche o da 3 (tre) associazioni di promozione sociale. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Runts. 4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo. 5. L'adesione a1l’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. Art.6 - Procedura di ammissione 1. Ai fini dell'adesione al1’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere su11'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dal1’Assemb1ea ed a partecipare alla vita associativa. 2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. 3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati. 4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato puó proporre appello al1’Assemb1ea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Al1’appe11ante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. 5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti del1’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Art.7 - Diritti e doveri degli associati 1. Gli associati hanno il diritto di: a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo; b) essere informati di tutte le attività ed iniziative de11’Associazione, e di parteciparvi; c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede de11’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati. 2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa annuale. 3. Gli associati hanno il dovere di: a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità de11’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali; b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; c) versare l'eventuale quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e nei termini previsti dal presente Statuto. 4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili. Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo 1. La qualità di associato si perde per: a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato. b) mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista, entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo deve comunicare tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato che non ha provveduto al versamento entro il termine decade automaticamente; il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima riunione utile. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art.6 del presente Statuto. 2. L'associato può invece essere escluso da1l’Associazione per: a) comportamento contrastante con gli scopi de1l’Associazione; b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali; c) aver arrecato al1’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità. 3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello a1l’Assemb1ea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. A11’appe11ante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l'Assemblea ordinaria non deliberi circa l'appello dell'associato escluso, quest'ultimo mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea. 4. L'associato deceduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio del1’Associazione. Titolo III Norme sul volontariato Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato 1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità de1l’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. 2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. 3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. 4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite 1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. 2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati. Titolo IV Organi sociali Art.11 - Organi dell’Associazione 1. Sono organi del1’Associazione: a) l'Assemblea dei soci; b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo); c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore; d) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore. 2. L'elezione degli organi del1’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione a1l'elettorato attivo e passivo. Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento 1. L'Assemblea è l'organo sovrano de1l’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. 2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato. 3. L'Assemb1ea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata: a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo; b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione del1’Assemb1ea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione de11’Assemb1ea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente. 4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione. 5. L'Assemb1ea puó riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemb1ea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. 6. L'Assemb1ea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare. 7. Le discussioni e le deliberazioni del1’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni de11’Assemblea, conservato nella sede de11’Associazione. Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum 1. È compito del1’Assemblea ordinaria: a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo; b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo; c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo; d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo; e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore; eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore; g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione; h) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione; i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti; j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale. 2. L'Assemb1ea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega). 3. Le deliberazioni del1’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione. Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum 1. È compito del1’Assemblea straordinaria: a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto; 9 b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione de11’Associazione. 2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione de11’Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 3. Per lo scioglimento de11’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega). Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto 1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. 2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. 3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto a1l'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari. 4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà procedere con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. 5. Il voto puó essere espresso anche per corrispondenza o in modalità elettronica, purché sia possibile verificare l'identità de1l'associato che partecipa e vota. Le relative modalità di esercizio devono essere disciplinate in apposito regolamento. Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica 1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo de11’Associazione ed è eletto da11’Assemb1ea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. 2. Il numero di consiglieri può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito da11’Assemb1ea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. 3. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all’art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni. 4. I consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto 1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente. 2. La prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla nuova elezione è convocata dal Presidente uscente o, in subordine, dal consigliere più anziano di età fra i nuovi eletti. 3. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. 4. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri. 5. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea. 6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti. 7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. 8. Le votazioni si effettuano con voto palese. 9. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede de11’Associazione. Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria de1l’Associazione, ed in particolare ha il compito di: a) curare l'esecuzione delle delibere del1’Assemblea degli associati; b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione del1’Assemblea; c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell’Assemblea; d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione de1l’Assemb1ea; e) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario de1l’Associazione; f) decidere sulle domande di adesione all’Associazione e su11’esc1usione degli associati; g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all'approvazione de11’Assemblea; h) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare; i) provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all'obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in statuto; j) deliberare la convocazione del1’Assemblea; k) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni; l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente; m) curare la tenuta dei libri sociali del1’Associazione; n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale; o) deliberare l'istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero; p) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni; q) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione. 2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto de11’Associazione. 3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. Art.19 - Il Presidente: poteri e durata in carica 1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. 2. Il Presidente dell’Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo. 3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione. 4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. 5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento del1’Associazione, ed in particolare ha il compito di: a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi; b) curare l'attuazione delle delibere de11’Assemb1ea e del Consiglio Direttivo; c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo; d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo. 6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere. Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo 1. La carica di consigliere si perde per: a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; b) revoca da parte de1l’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi de1l’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi del1’Associazione; c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.16, c.3 del presente Statuto; d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art.8 del presente Statuto. 2. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. 3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione. Art.21 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento 1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto da11’Assemb1ea, non necessariamente fra gli associati. 2. Il componente dell'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. 3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede de11’Associazione. 4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte de11’Assemb1ea. 5. Il componente dell'organo di controllo, a cui si applica l’art.2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno de11’Associazione. Art.22 - Competenze dell'organo di controllo 1. È compito dell'organo di controllo: a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile de11’Associazione, e sul suo concreto funzionamento; c) esercitare il controllo contabile; d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore; e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio; f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e de11’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio. 2. Nei casi previsti dall’art.31, c.1 del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. 3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione del1’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Puó in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Art.23 - L'organo di revisione 1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto da1l’Assemb1ea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti. 2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile. 3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti. 4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede de11’Associazione. 5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea. 6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno de11’Associazione. Titolo V I libri sociali Art.24 - Libri sociali e registri 1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture: a) il libro degli associati; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni de11’Assemblea; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. 2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato. 3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato. Titolo VI Norme sul patrimonio dell’Associazione e sul bilancio di esercizio Art.25 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro 1. Il patrimonio de1l’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini de1l'esc1usivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 2. E vietata la dìstrìbuzione, anche indiretta, di utili cd avanzi di gestione, fondi c riserve comunque denominate a fondatoi'i, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri cd altri componenti degli organi sociali, anche nel ciiso di recesso ti di ogni altra ipotesi di scioglimento indlvidualc dcl rapporto associativo. Art.26 - Risorse economiche 1 . l.’AssociaFionc trac le risorsc economichc per il liinzionamcnto e pcr lo svolgimento delle proprie attivita da: a) quotc associative; b) contributi pubblici e privati; c) donazioni c lasciai tcstaincntari; d) rendite patrimoniali; e) attività di raccolta fondi; f) riinhorsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni; g) provcnti da attività di interesse gcncralc e da attività divcrsc cx art.6 del Codice tìcl 4 crzo settorc; h) ogni altra entrata ainmess‹i ai sensi del Codice del Tcrzo settore c di ‹iltrc nonuc competenti in materia. Art.27 - Bilancio di esercizio 1. L’esercizio socialc inizia il 1“ gennaio e si conclude il 31 dicembre. 2. Alla fine di ogni esercixìti il Consiglio Direttivo deve proccdere alla formaxir›nc del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dal l’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dcve csscr- convocata entro 12(1 (ccntoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio. Titolo Vlt Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio Art.28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio 1. Lo scioglimento del1’Associazione è deciso da11’Assemb1ea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto. 2. L'Assemb1ea che delibera lo scioglimento nomina anche tino o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo de11’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore. Tltolo VIII Disposizioni finali Art.29 - Norme dl rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili. Letto, confermato e sottoscritto in Cavalese il 20/07/2022

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