STATUTO DEL “CIRCOLO ARCI PEQUOD
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”
DEFINIZIONE E FINALITA’
ART. 1
Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l’Associazione di Promozione Sociale denominata: “Circolo Arci Pequod – Associazione di promozione sociale” con sede in Trento (TN) via Torquato Taramelli 14/A.
ART. 2
L’Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nei settori culturale, educativo-formativo, ricreativo e sociale nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. A tal fine l’Associazione potrà promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità, realizzando attività culturali, ricreative e formative. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento del circolo. E’ esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati. In particolare, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività corsi di formazione, convegni, incontri, momenti ricreativi e sociali.
ART. 3
L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
ART. 4
L’associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma libera e gratuita, dagli associati. In caso di particolare necessità, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati.
ART. 5
Organi dell’Associazione sono: l’assemblea degli associati; il Presidente; il Consiglio Direttivo.
I SOCI
ART. 6
Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi del presente statuto ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea.
Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza. Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e alla partecipazione alla vita associativa. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
ART. 7
Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.
E' compito del Consiglio Direttivo, esaminare ed esprimersi entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale di ARCI Nuova Associazione ed i suoi dati saranno annotati nel libro dei Soci.
Contro l’eventuale diniego di adesione, che dovrà essere motivato, l'interessato potrà presentare ricorso all’Assemblea dei soci che si pronuncerà in via definitiva alla sua prima convocazione ordinaria.
ART. 8
I soci hanno diritto a :
Ø frequentare i locali del circolo e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dal circolo;
Ø riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il circolo;
Ø discutere ed approvare i rendiconti;
Ø ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.
Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima dello svolgimento della stessa.
ART. 9
Il socio è tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto dello Statuto e del Regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività del circolo e nella frequentazione della sede.
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.
ART. 10
La qualifica di socio si perde per:
Ø decesso
Ø mancato pagamento della quota sociale.
Ø dimissioni, che devono essere presentate per iscritto entro trenta giorni dal termine di ciascun anno al Presidente.
Ø espulsione o radiazione.
ART. 11
Il Consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio mediante - a seconda dei casi - il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi :
Ø inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
Ø denigrazione del Circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
Ø l'attentare in qualsiasi modo al buon andamento del Circolo, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
Ø il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
Ø l'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del Circolo;
Ø l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
ART. 12
Il Consiglio Direttivo provvede all’esclusione del socio che abbia dimostrato di non condividere gli scopi dell’Associazione o in caso di mancato pagamento della quota sociale. Contro il provvedimento di esclusione è possibile proporre appello in Assemblea.
PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 13
Il patrimonio sociale dell’Associazione è costituito da:
Ø beni mobili ed immobili di proprietà del circolo;
Ø quote associative e da eventuali contributi degli associati,
Ø da donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all’esercizio delle attività statutarie;
Ø da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
Ø Dai proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, anche nell’ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in favore degli associati, dei relativi familiari e di terzi, in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
Ø Da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell’Associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO
ART. 14
L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone la bozza di bilancio annuale da sottoporre all’Assemblea per la relativa approvazione. Il bilancio dell’Associazione si compone di un rendiconto economico-finanziario, al quale deve essere data pubblicità. E’ Vietata tra gli associati la distribuzione, anche indiretta dei proventi, utili o avanzi di gestione. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore di altre associazioni o attività istituzionali previste dal presente statuto.
ART. 15
La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali del Circolo.
L'ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 16
Partecipano all'assemblea generale dei soci tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative o che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa. L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno e tutte le volte che sia necessario dal Presidente ovvero quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati.
Le riunioni dell'assemblea vengono ordinariamente convocate tramite avviso scritto, con indicazione del luogo, dell'ora di prima e seconda convocazione e degli argomenti all’ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno dieci giorni prima.
ART. 17
In particolare l’Assemblea delibera sull’approvazione del Bilancio e sulla nomina del Consiglio Direttivo. In prima convocazione è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.
Ciascun associato può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. Sono ammesse al massimo due deleghe per socio. L’Assemblea delibera con la maggioranza più uno degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione.
ART. 18
L'assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 29, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.
L'assemblea dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.
ART. 19
L’Assemblea straordinaria degli associati può modificare il presente Statuto a condizione che ad essa partecipi la maggioranza degli associati e che la delibera di modificazione sia assunta con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione, e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
ART. 20
L'assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.
Per l'elezione degli organi sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal Regolamento.
Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale durante i 15 giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.
ART. 21
L'assemblea generale dei soci:
Ø approva le linee generali del programma di attività
Ø approva il rendiconto annuale
Ø delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo
Ø elegge gli organismi direttivi alla fine mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione al circolo
Ø nel caso di cui sopra, discute la relazione del consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlla lo svolgimento delle elezioni e firma gli scrutini
Ø delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
GLI ORGANISMI DIRIGENTI
ART. 22
Il Consiglio direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci con indicazione del Presidente e dura in carica tre anni.
E' composto da un minimo di cinque membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.
In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell’Assemblea dalla legge e dal presente statuto.
Art. 23
Il Consiglio direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.
Art. 24
Al Presidente, eletto dall’Assemblea dei soci, spetta la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio. In caso di assenza o impedimento, viene sostituto dal vice-presidente eletto all’interno del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno
Ø un Segretario, il quale cura ogni aspetto amministrativo del Circolo; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li sottoscrive assieme con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vice-presidente;
Ø un revisore contabile per vigilare sull’amministrazione dell’associazione e sull’osservanza del presente statuto.
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del Circolo.
ART. 25
Compiti del Consiglio direttivo sono:
Ø eseguire le delibere dell'assemblea;
Ø formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
Ø predisporre il rendiconto annuale
Ø predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale
Ø deliberare circa l'ammissione dei soci; può delegare allo scopo uno o più consiglieri;
Ø deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
Ø stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
Ø curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà del Circolo o ad esso affidati;
Ø decidere le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto;
Ø presentare all'assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.
ART. 26
Il Consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito, senza necessità di un ulteriore avviso, e straordinariamente, quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del Presidente.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
Le votazioni normalmente sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti, comporta la reiezione della proposta.
Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.
ART. 27
I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.
Decade comunque il consigliere, dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il Consigliere decaduto o dimissionario, è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio. La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio direttivo decade. Il Consiglio direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei consiglieri.
Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea, indicendo nuove elezioni entro quindici giorni.
SCIOGLIMENTO DEL CIRCOLO
ART. 28
La decisione motivata di sciogliere il Circolo deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida, alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno 20 giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato.
L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci. Il patrimonio residuo sarà devoluto a fini di utilità sociale.
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 29
Per quanto non previsto dallo Statuto si fa riferimento alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383, alle norme del codice civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.