Domanda di iscrizione

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Domanda di iscrizione a ASSOCIAZIONE ARCI REBEL CLUB APS, in data 08-05-2024, da parte di:


Leggi lo statuto dell'associazione

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE ARCI REBEL CLUB

Costituzione e scopi

Art. 1 - È costituito con sede in Montegranaro (FM), Piazza Mazzini n. 19, un Circolo culturale e ricreativo denominato Associazione Arci Rebel Club. Il Circolo è un centro di vita associativa autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico. Non persegue finalità di lucro. La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 2 - L’Associazione Arci Rebel Club aderisce, attraverso il Comitato Territoriale, all’Associazione ARCI, Associazione di Promozione Sociale iscritta nel Registro Nazionale delle A.P.S., di cui adotta la tessera nazionale quale propria tessera sociale, conservando autonomia programmatica ed amministrativa.

Art. 3 - Lo scopo principale dell’Associazione è quello di promuovere attività culturali, artistiche, ricreative, sportive, turistiche e assistenziali, contribuendo alla crescita culturale e civile dei propri soci e dell’intera comunità. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative ed in cui si possono sviluppare battaglie civili contro ogni forma di intolleranza, violenza, discriminazione, razzismo ed emarginazione sono settori di intervento dell’Associazione, che si impegna a promuovere la partecipazione dei soci alle tematiche, a sostenere attività di cooperazione e di educazione al riconoscimento del diritto alle differenze. Per raggiungere tali scopi l’Associazione potrà: raggiungere accordi atti a favorirne lo sviluppo; aderire ad associazioni o enti che possano favorire il conseguimento dei fini sociali; somministrare ai soci alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità complementare all’attuazione degli scopi istituzionali; svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi; compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta opportuna.

Associati

Art. 4 - Il numero dei soci è illimitato; può diventare socio chiunque si riconosca nel presente Statuto, a prescindere dall’appartenenza politica, religiosa, etnica e cittadinanza. Per associarsi è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo ovvero ad altro soggetto da esso delegato, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita e residenza e dichiarando di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà che rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo.

Art. 5 - È compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi, entro 30 giorni, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta la qualifica di Socio diverrà effettiva previo pagamento della quota sociale ed il nominativo verrà annotato nel libro dei Soci. Nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente, su cui si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. È in ogni caso esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 - I soci hanno diritto a: frequentare i locali del Circolo e partecipare a tutte le iniziative promosse dall’Associazione; riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti la vita associativa; discutere e approvare i rendiconti; se di maggiore età, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.

Art. 7 - Hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione anche i soci di altri Circoli ARCI e di associazioni confederate ARCI, purché in possesso della tessera associativa.

Art. 8 - I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo per il rinnovo delle tessere, all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.  La quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituisce, pertanto, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, né è trasmissibile, come pure non è rivalutabile o rimborsabile.

Art. 9 - La decadenza da socio può avvenire per decesso, mancato versamento della quota associativa annuale, espulsione o radiazione e dimissioni, da presentare per iscritto al Consiglio Direttivo.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 10 - Nel caso di infrazioni da parte dei soci delle norme sancite dal presente Statuto e dai regolamenti interni nonché alle comuni regole di educazione e reciproco rispetto, il Consiglio Direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni: ammonizione scritta, sospensione da ogni attività e benefici sociali per un periodo fino a sei mesi, espulsione o radiazione. I soci possono essere espulsi o radiati anche qualora, in qualunque modo, arrechino gravi danni morali o materiali all’Associazione, tengano in pubblico una condotta riprovevole o persistano nel recare molestie agli altri soci. Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato dalla prima Assemblea. I soci sospesi, espulsi o radiati potranno proporre ricorso entro 30 giorni dal provvedimento al Presidente; sul ricorso decide la prima Assemblea utile.

Patrimonio sociale e Rendiconto economico

Art. 11 - Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione. I proventi sono costituiti da: quote e contributi degli associati e di Enti pubblici e privati; eredità, donazioni e legati; entrate derivanti da attività economiche anche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Art. 12 - L’esercizio sociale è annuale e si intende dall’01/01 al 31/12; deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all’Assemblea per la sua approvazione entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio. L’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Art. 13 – Il residuo attivo di bilancio sarà reinvestito a favore delle attività istituzionali statutariamente previste e per l’acquisto di nuovi impianti ed attrezzature. L’utilizzo del fondo è vincolato alle decisioni dell’Assemblea dei soci. È fatto divieto distribuire anche in modo indiretto utili od avanzi di bilancio nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Organi sociali

Art. 14 - Sono organi sociali l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

Elezioni

Art. 15 - Le elezioni per il rinnovo degli organismi dirigenti avranno luogo ogni tre anni o in seguito alle dimissioni degli stessi e saranno tenute di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione dell’Assemblea. Possono partecipare alle elezioni soltanto i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni associato dispone di un solo voto. La commissione elettorale sarà composta da almeno tre membri che controllino lo svolgimento delle elezioni e firmino gli scrutini. In caso di parità di voti all’ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggior anzianità d’iscrizione all’Associazione.

Assemblea

Art. 16 - L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed il massimo organo deliberativo; all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo. Partecipano all’Assemblea tutti i soci che alla data di convocazione dell’Assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale; possono partecipare con diritto di voto soltanto i soci maggiorenni, mentre i soci minorenni vi possono partecipare ma senza diritto di voto. È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; ogni socio non può avere più di una delega. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto da esporsi in bacheca presso la sede dell’Associazione per almeno 15 giorni prima della data fissata. Gli avvisi dovranno specificare l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data, l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno 24 ore dalla prima convocazione.

Art. 17 - L’Assemblea viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario. L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, si riunisce inoltre ogni volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo dei soci con diritto di voto; in questo caso l’Assemblea deve svolgersi entro 30 giorni dalla data della richiesta. L’Assemblea ordinaria approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale, approva il rendiconto economico e finanziario annuale, approva le modalità e i termini del tesseramento, elegge il Presidente ed il Consiglio Direttivo, eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale. L’Assemblea in sede straordinaria delibera sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione, sulle proposte di modifica dello Statuto, su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

Art. 18 – L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L’Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci maggiorenni presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione, per il quale valgono le norme del successivo articolo 26 e sulle modifiche da apportare allo Statuto o ai regolamenti per le quali sono indispensabili la presenza di almeno il 75% dei Soci con diritto di voto ed il voto favorevole del 50% + 1 dei partecipanti. Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, mentre le votazioni che riguardano persone avvengono, di norma, a scrutinio segreto.

Art. 19 - L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione coadiuvato da un Segretario eletto in seno alla stessa che dovrà riportare su un Libro Verbali le deliberazioni, sottoscrivendo il verbale unitamente al Presidente; il verbale dovrà essere messo a disposizione dei soci. Per le elezioni degli organismi direttivi nei verbali dovranno essere riportati il numero dei votanti, delle schede valide, nulle e bianche ed i voti ottenuti dai singoli soci.

Consiglio Direttivo

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo si compone di 7 consiglieri compreso il Presidente che ne è membro di diritto; dura in carica 3 anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vicepresidente ed il Segretario e fissa la responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta per il conseguimento dei propri fini sociali. Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Art.22 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare oppure ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 3 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e, in mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere anziano. Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, riportate a cura del Segretario verbalizzante, saranno trascritte sul Libro Verbali e sottoscritte dal Segretario e dal Presidente. Tutti i soci hanno diritto di prendere visione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 23 - I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a 3 riunioni consecutive o che senza un serio e giustificato motivo manchi per 6 mesi consecutivi ai lavori del Consiglio decade. Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo dei non eletti. Le sostituzioni effettuate nel triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo. Nell’impossibilità di attuare tale modalità il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea, da convocarsi nei 60 giorni successivi, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea Soci e decade per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti; il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea straordinaria entro 15 giorni da tenersi entro i successivi 30 curando l’ordinario.

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l’amministrazione dell’Associazione ed è investito di tutti i poteri che non siano espressamente riservati all’Assemblea. Ad esso spettano: le decisioni inerenti alla gestione dell’Associazione; le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali; le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione; la redazione del rendiconto economico-finanziario; la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea; la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale; la fissazione delle quote sociali e delle modalità e termini del tesseramento; la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea; la delibera sull’ammissione, sospensione, espulsione e radiazione dei soci. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi dell’attività volontaria di cittadini soci e non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall’Assemblea.

Art. 25 - Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei soci, ha la rappresentanza legale e giudiziale e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso entro 10 giorni.  In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni l’Assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri; presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione.

Scioglimento

Art. 26 - Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati aventi diritto di voto alla presenza del 75% dei medesimi. La stessa Assemblea che ratifica lo scioglimento decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le passività, ad altra associazione con finalità analoghe e, comunque, per fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci.

Disposizione finale

Art. 27 - La decisione su qualsiasi controversia eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di 3 arbitri, di cui 2 da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro. Per quanto non previsto dal presente Statuto, o dal regolamento interno, decide l’Assemblea a norma del C.C. e delle leggi vigenti.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all’Atto Costitutivo.

Acciarrini Cristian

Angeletti Riccardo

Catini Rudy

Di Donato Mirko

Latini Daniele

Marzetti Stefania

Rossi Walter

Dichiaro di aver preso visione dello Statuto e di condividerlo integralmente (obbligatorio).

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