Domanda di iscrizione

CIRCOLO ARCI AVIO-ALA

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Domanda di iscrizione a CIRCOLO ARCI AVIO-ALA, in data 21-11-2024, da parte di:


Accetta lo statuto dell'associazione

STATUTO DEL CIRCOLO ARCI AVIO

Definizione e finalità

Art.1 

Il Circolo ARCI AVIO, costituito in Avio, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e progressista. Non persegue scopi di lucro. Il Circolo opera nel settore dell'associazionismo di promozione sociale. Il circolo è “ Associazione di promozione sociale” .

Art. 2

Lo scopo principale del Circolo è quello di promuovere attività culturali, sportive, turistiche e ricreative, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci. Tutti i campi  in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, si emarginazione di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento del Circolo.

Il Circolo, per  il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari e finanziarie  che riterrà opportune. Il Circolo si impegna direttamente o tramite Arci del Trentino in attività di qualsiasi natura connesse al processo di integrazione europea.

I SOCI

Art.3

Il numero dei Soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno de età; indipendentemente dalla propria appartenenza etnica e professione. I minori di diciotto anni possono assumere il titolo di socio previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto del voto in assemblea. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto, l'assenza di pendenze penali, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.

Art.4

Gli aspiranti soc  devono  presentare domanda al consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno ed alle deliberazioni sociali.

Art.5

Entro trenta giorni dalla presentazione, il consiglio direttivo prenderà in esame le domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti richiesti e deliberà sulle stesse. Qualora la domanda venga accettata, la qualifica di socio diverrà effettiva e, previo pagamento della quota sociale, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale ARCI Nuova Associazione e il nominativo verrà annotato nel libro dei soci. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare il ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva il collegio dei garanti. La tessera non è trasmissibile.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa morte e non sono soggetti e non sono soggetti a rivalutazione

Art.6

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto a :

1)       frequentare i locali dei Circolo e partecipare a tutte le iniziative ed alle manifestazioni promosse dal Circolo. Ciò vale anche per i familiari dei soci, purché so attengano al rispetto dello statuto e posseggano i requisiti  necessari ai soci, sotto la responsabilità del socio loro familiare;

2)       riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo;

3)       eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera sociale cinque giorni prima dello svolgimento dell'assemblea.

4)       Accedere agli atti ed ai registri del Circolo.

Art.7

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere  degli organismi sociali, nonché a mantenere  responsabile condotta civile e morale all'interno dei locali del Circolo. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili. I soci svolgeranno la loro opera a titolo prevalentemente volontario e con cariche sociali prevalentemente gratuite.

Art.8

La qualifica di socio si perde per

1)       decesso

2)       mancato pagamento della quota sociale

3)       espulsione o radiazione

4)       dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo

Art.9

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio mediante( a seconda dei casi) il  richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione  i radiazione per i seguenti motivi:

1)       inosservanza delle disposizioni dello statuto o delle deliberazioni degli organi sociali;

2)       denigrazione del Circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;

3)       l'attentare in qualche modo al buon andamento del Circolo, ostacolandone lo sviluppo e perseguendo lo scioglimento;

4)       il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;

5)       appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del Circolo;

6)       l'arrecare in qualunque modo danni o morali al Circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Art.10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

Patrimoni sociale e rendiconto

Art.11

Il patrimonio sociale del Circolo è indivisibile ed è costituito da :

1)       bei mobili ed immobili di proprietà del Circolo;

2)       contributi, erogazioni e lasciti diversi,

3)       fondo di riserva

Art.12

Il rendiconto comprende l'esercizio sociale del 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea  dei soci entro il 30 aprile successivo.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità od impedimento.

 Art.13

Il rendiconto dovrà essere composto da un prospetto illustrativo della situazione finanziaria del Circolo con particolare  riferimento allo stato del fondo riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci. Il residuo attivo di bilancio sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere culturale, ricreativo, sportivo e per nuovi impianti o attrezzature.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

L'assemblea e il consiglio direttivo

Art. 14

Partecipano all'assemblea tutti i soci che alla data di convocazione dell'assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata a cura del consiglio direttivo tramite avviso scritto, contente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi i bacheca almeno otto giorni prima o da inviare a ogni socio.

Art. 15

L'assemblea, sia in ordinaria che in straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece l'assemblea regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezione di cui all'art.16.

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

 ART. 16

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto; del voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. Per deliberare riguardanti le modifiche sopraccitate valgono le medesime norme riportare dall'art. 27.

ART. 17

L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le urne destinate a raccogliere le schede restano aperte per un'ora e trenta minuti, sotto il controllo della commissione elettorale. Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicano, per le elezioni, il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche, ed i voti ottenuti dai soci.

ART. 18

L'assemblea ordinaria viene convocata una volta all'anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile. Essa, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6: 1) approva il rendiconto economico e finanziario; 2) approva le linee generali del programma di attività ed il relativo documento economico di previsione; 3) elegge gli organismi direttivi alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi, scelti tra i soci, fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione del Circolo; 4) nel caso di cui sopra, elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini; 5) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

ART. 19

L'assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un quindi dei soci aventi diritto di voto. L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

ART. 20

Delle deliberazioni assembleari dovrà essere fatto relativo verbale da annotare al relativo registro a cura del Presidente e del Segretario d'Assemblea e lì resterà a disposizione dei soci unitamente agli eventuali documenti allegati. Copia dei verbali sarà inoltre esposta presso la sede sociale del Circolo.

Gli organismi dirigenti – I revisori dei conti – I probiviri

ART. 21

Il consiglio direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci e durra in carica tre anni. E' composto da un minimo di cinque membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. I revisori dei conti sono eletti dall'assemblea, hanno diritto di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto i voto. I probiviri, come da statuto di Arci del Trentino, sono forniti dalla struttura provinciale Arci per dirimere eventuali controversie tra soci e circoli di appartenenza.

ART. 22

Il consiglio direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti opertivi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi. Tutti i componenti del consiglio direttivo svolgeranno la loro opera a titolo prevalentemente volontario e con cariche sociali prevalentemente gratuite.

ART. 23

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: 1) Il Presidente: dura in carica tre anni, ha la presenza legale del Circolo ed è il responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il consiglio; 2) il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo del Circolo; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del Circolo.

ART. 24

Compiti del Consiglio Direttivo sono: 1) eseguire le delibere dell'assemblea; 2) formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea; 3) predisporre i bilanci preventivi e rendiconti consuntivi; 4) deliberare circa l'ammissione dei soci; 5) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci; 6) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali; 7) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo o ad esso affidati; 8) decidere le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

ART. 25

Il consiglio direttivo si riunisce di norma una volta ogni due mesi, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità dei voti comporta la rielezione della proposta.

ART. 26

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutti le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, ce ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio: diversamente, a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzione è fissata in un terzo dei componenti originari: dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri: il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicendo nuove elezioni entro quindici giorni.

Scioglimento del Circolo

ART. 27

La decisione motivata di scioglimento o di adesione ad altra associazione esterna ad ARCI Nuova Associazione del circolo, deve essere presa da almeno i quattro quindi dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno trenta giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà essere comunque deliberato. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe.

Disposizioni finali.

ART. 28

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea ai sensi del codice civile delle

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