Statuto “Dulcamara A.P.S.”
Definizioni e Finalità
Articolo 1
È costituita l'associazione di promozione sociale ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come C.T.S.) “Dulcamara A.P.S.” (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Trento (TN), passaggio Teatro Osele, 8.
L'Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.
Condividendone le finalità, aderisce all’Associazione ARCI, rete associativa nazionale, utilizzandone la tessera nazionale quale tessera sociale
Articolo 2
I) Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell’intera comunità.
Sono attività prioritarie dell'Associazione:
- attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata
- commercio equo e solidale
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata
- promozione della cultura cinematografica e audiovisiva
- attività turistiche di interesse sociale e culturale
- accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti
- attività sportive dilettantistiche
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto, della povertà educativa
- promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, inclusi i gruppi di acquisto solidale;
In particolare l'Associazione potrà favorire l’estensione di attività culturali e ricreative, di formazione e di informazione;
organizzare iniziative, servizi, attività culturali, ricreative, sportive, turistiche, enogastronomiche, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e svago dei soci e dei cittadini nel rispetto dell’ambiente e della natura, anche in collaborazione con altre associazioni, Enti, aziende e cooperative non in contrasto con il presente Statuto e che agevolino l'attuazione degli scopi associativi.
II) Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d’ignoranza, d’intolleranza, di violenza, di censura, d’ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.
III) L'Associazione può svolgere attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare all’attuazione degli scopi istituzionali, in conformità della normativa vigente in materia.
L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.
L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
Articolo 3
Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.
I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori.
Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l’osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.
Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Articolo 4
Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.
Articolo 5
E’ compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti Soci abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, al nuovo Socio sarà consegnata la tessera sociale dell'Associazione ARCI e il suo nominativo sarà annotato nel libro dei Soci, che può essere tenuto anche in forma elettronica.
Nel caso in cui la domanda sia respinta, o ad essa non sia data risposta entro il termine di cui al primo comma, l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva il Collegio dei Garanti del livello sovraordinato dell’Associazione ARCI alla sua prima convocazione.
Articolo 6
I soci hanno diritto a:
- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- a discutere ed approvare i rendiconti;
- ad eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti.
Hanno diritto di voto in assemblea i soci maggiorenni che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.
Articolo 7
Il socio è tenuto a:
- rispettare lo statuto, il regolamento interno, le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere un’irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell’Associazione;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l’associazione aderisce o è affiliata.
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.
Articolo 8
La qualifica di socio si perde per:
decesso;
scioglimento dell'Associazione;
mancato pagamento della quota sociale;
dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
espulsione o radiazione.
Articolo 9
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell’infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:
- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione,
- ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
Articolo 10
Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva il Collegio dei Garanti del livello sovraordinato dell’Associazione ARCI alla sua prima convocazione.
Patrimonio Sociale e rendicontazione
Articolo 11
Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:
beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
contributi, erogazioni e lasciti diversi;
fondo di riserva;
partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.
Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (secondo quanto stabilito dall’art. 8 comma 1 CTS)
Articolo 12
L’esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell’esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria.
Articolo 13
Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.
Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all’art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.
Organismi dell’Associazione
Articolo 14
Gli organismi di direzione rappresentano l’Associazione nei confronti delle istituzioni, delle organizzazioni sociali e politiche. Sono organismi di direzione dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Articolo 15
Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti i soci che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa.
Le riunioni dell’assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno quindici giorni prima oppure da inviare ai soci tramite posta elettronica.
Articolo 16
L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall’ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 18 e 30, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.
L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.
Articolo 17
In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 18.
Ogni socio può rappresentare, con delega scritta, un altro socio impossibilitato a partecipare, con un massimo di una delega, nelle assemblee e nelle votazioni.
Nel convocare l'Assemblea il Consiglio Direttivo, con apposita delibera, può attivare modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
Articolo 18
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.
Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 30.
Articolo 19
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un socio eletto dall’assemblea stessa. Il presidente dell’assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.
Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.
Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all’interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione.
Articolo 20
L’Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l’indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
d) approva il bilancio;
e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
g) delibera sulle modificazioni dello statuto;
h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.
m) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
Articolo 21
Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 5 a un massimo di 15 eletti fra i soci. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del C.T.S., dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Articolo 22
Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali.
Articolo 23
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
- il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio;
- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.
Articolo 24
Compiti del Consiglio Direttivo sono:
eseguire le delibere dell'Assemblea;
formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
predisporre il rendiconto annuale;
predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e programmazione economica dell’anno sociale;
deliberare circa l'ammissione dei Soci; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
presentare all’Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull’attività inerente il medesimo;
E' riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di cooptare altri componenti fino ad un massimo di 1/3.
Articolo 25
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.
Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo, che potrà essere tenuto anche in forma elettronica, ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.
Articolo 26
I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.
Il consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all’elezione del Direttivo, diversamente a discrezione del Consiglio.
La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.
Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.
Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicendo nuove elezioni entro quindici giorni.
Articolo 27
I) Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del C.T.S. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l’Assemblea lo ritenga opportuno, verrà nominato il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all’Associazione.
II) Ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, come previsto dall'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell’Associazione e moralità.
III) Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
IV) Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del C.T.S., ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
V) I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Salvo quanto previsto dall'articolo precedente, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
Articolo 28
I sindaci revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.
Articolo 29
Le cariche di consigliere e sindaco revisore sono incompatibili fra loro.
Norme di Scioglimento
Articolo 30
La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l’ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato.
In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti al'Associazione Arci, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal C.T.S.
E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.
Disposizioni Finali
Articolo 31
Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del C.T.S., del Codice Civile e delle norme vigenti.
Il Segretario
Il Presidente