Domanda di iscrizione

Domanda di iscrizione a CARICHI SOSPESI APS, in data 02-06-2023, da parte di:

* I campi contrassegnati con asterisco sono obbligatori
** CAP e Provincia debbono essere compilati per indirizzi in Italia / Mandatory only for those who were born in Italy
*** Comune di nascita o Stato di nascita debbono essere compilati

Leggi lo statuto dell'associazione

L’Associazione culturale denominata “CARICHI SOSPESI” è un’Associazione senza scopo di lucro che svolge la propria opera nell’ambito teatrale, nel teatro terapia e nel teatro di strada. L’Associazione è centro di vita associativa, è autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e progressista.

Art. 1 – A norma degli Artt. 36,37,38 del Codice Civile è costituita l’associazione Culturale “Carichi Sospesi” con sede legale in Padova alla via Sambonifacio, 11/1. C.F./P. Iva 03368580282. E’ una libera associazione di fatto, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del titolo I Cap.III, art.36 e segg. del codice civile, nonché del presente statuto.

Art. 2 L’Associazione Culturale Carichi Sospesi si propone come scopi e compiti fondamentali:

La riabilitazione di soggetti con disagio psichico e/o fisico attraverso l'utilizzo di tecniche di animazione teatrale;

La produzione e la circuitazione di spettacoli teatrali;

La scrittura e l'adattamento di testi teatrali;

La sperimentazione ed utilizzo di nuovi linguaggi e nuove tecniche mediali;

La sensibilizzazione e la diffusione del linguaggio teatrale.

Attività di promozione culturale organizzazione di eventi, festival e rassegne operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive.

Promuovere attività di formazione che siano inerenti a forme artistiche

La gestione di Circoli, nei quali svolgere attività inerenti al teatro, al teatro di strada e teatroterapia, atte a favorire l’incontro e lo scambio di idee e di esperienze tra i Soci. Accogliere manifestazioni ed eventi culturali da proporre ai Soci del Circolo per una diffusione e conoscenza della proposta artistica contemporanea.

L'Associazione è un istituto unitario e autonomo, non ha finalità di lucro, è amministrativamente indipendente.

Nell’ambito della propria attività potrà associarsi a Enti o Associazioni nazionali.

Art. 3 - Organi sociali

Le strutture, i servizi, le attività promosse e organizzate dall'Associazione sono a disposizione di tutti i soci, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto delle apposite regolamentazioni all’uopo determinate attraverso pronunce dell’intero corpo associativo. Gli altri organi sociali sono così determinati: Assemblea, Consiglio Direttivo, Presidente, Vicepresidente, Consiglieri.

Art. 4 – Il numero dei soci è illimitato. L’associazione è fondata su principi di democrazia e uguaglianza dei diritti degli associati. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.

Lo status di socio ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo Art. 10.

Ogni socio vanta i medesimi diritti ed è soggetto ai medesimi obblighi nei confronti dell’Associazione secondo quanto previsto nel presente Statuto.

Art. 5 – Gli aspiranti Soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all’attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 6 – E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi, entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale di Arci Nuova Associazione, ed i suoi dati saranno conservati con ogni cura nell'anagrafe sociale (oppure: il Suo nominativo verrà annotato nel libro dei Soci).

Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Art. 7 – I soci hanno diritto a:

frequentare i locali del Circolo gestito dall’Associazione Carichi Sospesi.

a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il circolo.

discutere e approvare i rendiconti.

eleggere ed essere eletti negli organi dirigenti.

Art. 8 - Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, a osservare le delibere degli organi sociali.

Art. 9 - La qualifica di socio si perde per:

mancato pagamento della quota sociale

dimissioni che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Espulsione o radiazione

Art .10 - Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante richiamo scritto, sospensione temporanea, espulsione o radiazione per I seguenti motivi:

Inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;

Commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee

L’arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo il danno dovrà essere risarcito. Qualora arrechino danno morale o materiale all'Associazione

Art. 11 - Contro ogni provvedimento disciplinare è ammesso il ricorso al presidente, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

Art. 12 – Assemblea

L’Associazione è diretta democraticamente attraverso l'Assemblea che ne costituisce l’ organo di impulso, direzione e controllo.

Essa è composta da tutti i soci. E’ necessaria la maggioranza per la costituzione e la validità delle deliberazioni dell’assemblea sia ordinaria che straordinaria. Il Consiglio Direttivo è obbligato a redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario della Associazione secondo le disposizioni della Assemblea e lo sottopone alla approvazione della stessa.

L’assemblea degli associati è composta da tutti gli aderenti alla Associazione ed è organo sovrano della Associazione stessa. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Non è in alcun modo riconosciuto alcun potere di voto per delega.

Le convocazioni assembleari, almeno una volta all’anno, saranno comunicate entro il settimo giorno antecedente dal Consiglio Direttivo o dal Presidente tramite avviso esposto in bacheca. Copia delle deliberazioni assembleari e dei rendiconti saranno a disposizione degli associati che ne facciano richiesta al Presidente. L’Assemblea si considera validamente costituita se, in prima convocazione, saranno presenti almeno la metà più uno degli associati, in caso contrario sarà sufficiente, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenienti. Le deliberazioni ed ogni altra scrittura prevista per legge devono essere riportate sul libro dei verbali di cui è responsabile un Consigliere delegato. Tutte le votazioni avverranno per alzata di mano a maggioranza degli intervenuti.

L’assemblea generale dei soci:

Approva le linee generali del programma di attività;

Approva il rendiconto annuale;

Elegge il Consiglio Direttivo;

Delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Art. 13 - Presidente

Rappresenta legalmente l’associazione presso i terzi personalmente o a mezzo delega ed è eletto dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Vicepresidente

Eletto dal Consiglio Direttivo coadiuva il Presidente e in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni.

Art. 15 – Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo viene eletto dall’Assemblea dei soci e dura in carica tre anni.

E’ composto da almeno tre membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Si riunisce di norma tre o quattro volte l’anno, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate per alzata di mano.

Delle deliberazioni viene redatto un verbale. Tale verbale è consultabile dai Soci che ne facciano richiesta al Presidente.

Il Consiglio direttivo può cooptare nuovi membri nella misura massima di 1/3 in aumento.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo dimissionario è tenuto a convocare entro 30 giorni l’Assemblea indicendo nuove elezioni.

Il Consigliere, dopo sei mesi di assenza dai lavori, decade dal Consiglio.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo, nell’ambito delle proprie funzioni, può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell’attività volontaria di cittadini non soci in grado. Ovvero può costituire, quando ritenuto utile, specifici rapporti professionali.

Art. 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

Eseguire le delibere delle Assemblee

Formulare programmi di attività sociale

Predisporre il rendiconto annuale

Deliberare circa l’ammissione dei soci; può delegare a questo scopo uno o più Consiglieri

Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci

Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali

Curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati.

Decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni, Enti.

Art. 18 - Il patrimonio sociale dell’Associazione. In base all’art. 4 L.383/2000 del Codice civile le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

  1. Quote o contributi degli associati;

  2. Eredità,donazioni e legati;

  3. Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

  4. Contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

  5. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

  6. Proventi delle cessioni di beni o servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale,artigianale o agricola,svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

  7. Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

  8. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento,quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

  9. Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazione di promozione sociale.

Le associazioni di promozione sociale son tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1 punti 2,3,4 e 5,nonché, per le risorse economiche di cui al punto 7, della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui articolo 22.

Art. 19 - Esercizi Sociali

L’associazione non ha scopo di lucro. La redazione dei rendiconti economici-finanziari si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. I rendiconti devono essere approvati da tutti gli organi dell’associazione, essi vengono presentati entro il 30 giugno successivo. I proventi delle attività,né avanzi di gestione,fondi, riserve o capitali non possono essere,in nessun caso, divisi fra gli associati,anche in forme indirette. L’associazione è obbligata a reinvestire eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 20 - Scioglimento della Associazione

In caso di scioglimento per qualunque causa della Associazione il patrimonio residuo deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3 comma 190 della L. 23-12-96,n. 662 del Codice Civile

 

Art. 21 - Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo, è indispensabile la convocazione dell’assemblea validamente costituita , in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenienti. Per approvare modifiche statutarie occorre l’approvazione di almeno due terzi degli intervenuti.

Informativa sintetica per il trattamento dei dati personali

ARCI APS, Titolare del trattamento, raccoglie presso l'interessato/a i dati personali e il consenso necessari per consentire la partecipazione alla vita associativa, perseguire i valori propri del movimento ARCI e affermati negli atti associativi fondamentali -anche mediante attività, convenzioni e servizi-, provvedere agli adempimenti previsti dalle normative vigenti, inviare comunicazioni promozionali.

Il trattamento verrà effettuato: con modalità cartacea e/o informatica; in modo lecito, corretto, trasparente; avvalendosi di soggetti interni e/o comunicando i dati a soggetti esterni (amministrazioni/autorità; fornitori di specifici servizi di supporto -es. consulenza e gestione, tecnologici, logistici-; soggetti promossi, partecipati o convenzionati).

L'interessato/a può esercitare i propri diritti previsti dal Regolamento (UE) 679/2016 (es. accesso ai propri dati; rettifica, cancellazione o limitazione degli stessi, opposizione al trattamento) presso il proprio circolo/associazione di adesione o rivolgendosi al Titolare: l'informativa dettagliata e aggiornata è disponibile qui

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