Domanda di iscrizione

Domanda di iscrizione a CIRCOLO CINEMA VEKKIO, in data 02-04-2023, da parte di:

* I campi contrassegnati con asterisco sono obbligatori
** CAP e Provincia debbono essere compilati per indirizzi in Italia / Mandatory only for those who were born in Italy
*** Comune di nascita o Stato di nascita debbono essere compilati

Leggi lo statuto dell'associazione

STATUTO DEL CIRCOLO

DEFINIZIONE E FINALITÀ

Art. 1

Il Circolo CINEMA VEKKIO costituito in CORNELIANO D'ALBA è un'associazione di promozione sociale ai sensi della L.383/2000, centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico. L'Associazione non persegue finalità di lucro, e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione, ed ha durata illimitata, fino a quando l'Assemblea non ne deliberi lo scioglimento nei modi previsti dall'art.

Art. 2

Lo scopo principale del Circolo è quello di promuovere attività sociali, educative, culturali, sportive, turistiche e ricreative, nonché servizi, in particolare nel territorio dei comuni di Corneliano e Piobesi d'Alba, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci.

L'Associazione opera per promuovere in particolare:

- la tutela e la promozione dell'adolescenza, dei giovani e dell'infanzia;

- la musica come percorso  culturale e polo di protagonismo giovanile, creativo e aggregativo;

- la crescita del benessere delle persone attraverso attività di promozione culturale diffusa, operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione culturale;

- la promozione di una società aperta e multiculturale, che individui nell'immigrazione e nella multiculturalità una risorsa per la comunità;

- contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini promuovendo la democrazia, lo scambio tra culture diverse, la solidarietà e la difesa delle libertà civili individuali e collettive.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze socioculturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento  del Circolo.

Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

 

I SOCI

Art. 3

Il numero dei soci è illimitato. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini, senza distinzione di genere, età, condizione sociale, professione, orientamento sessuale, appartenenza politica e religiosa, etnia, lingua e cittadinanza.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza, unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 5

È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro 30 giorni dalla data di richiesta, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda sia accettata al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale ARCI e il nominativo verrà annotato sul libro soci. A seguito dell'accettazione il socio diventa titolare di diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Art. 6

I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali del Circolo e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dal Circolo;

- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo;

- ad eleggere ed essere eletti componenti degli organismi sociali. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 7

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali del Circolo.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Art. 8

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;

- mancato pagamento della quota sociale;

- espulsione o radiazione;

- dimissioni che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o deliberazioni degli organi sociali;

- denigrazione del Circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;

- l'attentare in qualche modo al buon andamento del Circolo, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;

- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;

- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del Circolo;

- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

 

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 11

Il patrimonio sociale del Circolo è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo;

- contributi, erogazioni e lasciti diversi;

fondo di riserva.

Art. 12

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'Assemblea dei Soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo. Ulteriore proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza dell'esercizio e le partite creditorie e debitorie.

Art. 13

Si dovrà prevedere la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci. Il residuo attivo del rendiconto economico sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere culturale, ricreativo, sportivo e per nuovi impianti e attrezzature.

 

ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14

Gli organismi di direzione rappresentano l'Associazione nei confronti delle istituzioni, delle organizzazioni sociali e politiche. Sono organismi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 15 - Assemblee dei Soci

Partecipano all'Assemblea tutti i Soci, che alla data di convocazione dell'Assemblea stessa siano iscritti al libro socio. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata a cura del Consiglio Direttivo, o dietro richiesta scritta e motivata di almeno un quarto dei Soci, tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi almeno quindici giorni prima o da inviare ad ogni Socio.

Art. 16

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'assemblea regolarmente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo per eccezioni di cui all' Art. 17. Non sono ammesse deleghe nelle Assemblee e nelle elezioni.

Art. 17

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci, indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del Circolo, valgono le norme di cui all' Art. 31.

Art. 18

L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei Soci presenti con il diritto di voto. Per le elezioni delle cariche sociali la votazione, di norma, avverrà a scrutinio segreto. Le delibere adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali. Tale verbale dovrà poi essere messo a disposizione dei soci.

Art. 19

L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1gennaio al 30 aprile successivo.

Essa, nei termini di cui all'ultimo comma dell' Art. 6:

- approva il rendiconto economico-finanziario;

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;

- elegge gli organismi direttivi;

- approva i regolamenti;

- approva gli stanziamenti per le iniziative previste dal precedente Art. 13. 

Art. 20

L'Assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il collegio dei sindaci revisori (ove sia stato eletto)  o almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica quattro anni. È composto da un minimo di cinque a un massimo di tredici eletti fra i Soci. La determinazione del numero dei consiglieri è decisa dall'Assemblea elettiva dei Soci. La composizione di tale organo dovrà pur sempre prevedere una attenzione nei confronti della popolazione giovanile locale. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi e di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché attività volontaria di cittadini non Soci come tutte le Associazioni locali che operano nell'ambito ricreativo socioculturale, in grado per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi. Possono usufruire dei locali del Circolo, previo disponibilità del Consiglio Direttivo, nel rispetto del regolamento e non hanno diritto di usufruire dei servizi spettanti ai Soci del Circolo.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale per tutti gli atti, compresi la stipula di contratti, l'apertura di conti correnti  

  e di tutte le operazioni bancarie, è il responsabile di ogni attività, convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento, ne assume le mansioni;

- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il

  Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del Circolo.

Art. 24

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;

- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- deliberare sulla quota associativa annuale, e sugli eventuali contributi straordinari;

- redigere il rendiconto economico finanziario;

- deliberare circa l'ammissione dei Soci, può delegare allo scopo uno o più consiglieri;

- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;

- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà del Circolo o ad esso affidati;

- decidere le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate da altre Associazioni, Coordinamenti o Enti, e viceversa,

   se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto e deliberare eventuali adesioni ad Associazioni, Coordinamenti ed altri

   Enti.

- deliberare circa l'eventuale istituzione di sedi secondarie ove ne ravvisasse la necessità.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ci sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Art. 26

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

Decade, comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari, dopo tale soglia il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei Consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionato è tenuto a convocare l'Assemblea indicendo nuove elezioni entro venti giorni.

Tutte le cariche in seno al Circolo sono in forma gratuita.

Art. 27 - Collegio dei Sindaci revisori

Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e controllo. qualora si renda necessario per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà nominato il Collegio dei Sindaci revisori formato da tre componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione, ma con comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio e all'Assemblea. I Sindaci revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo. Durano in carica 4 anni, sono rieleggibili ed incompatibili con la carica di Consigliere.

 

SCIOGLIMENTO DEL CIRCOLO

Art. 28

La decisione motivata di scioglimento del circolo deve essere presa in un'Assemblea appositamente convocata, con un voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione, dedotte le eventuali passività, sarà devoluto per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, e comunque per scopi di utilità sociale in favore di una o più di Associazioni di Corneliano d'Alba e / o Piobesi d'Alba, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci, ed in armonia con quanto disposto al riguardo dal D.Lgs. 460/97.

 

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

Per quanto non previsto in questo statuto o dal regolamento interno decide l'Assemblea ai sensi del codice civile e delle norme vigenti.

 

Informativa sintetica per il trattamento dei dati personali

ARCI APS, Titolare del trattamento, raccoglie presso l'interessato/a i dati personali e il consenso necessari per consentire la partecipazione alla vita associativa, perseguire i valori propri del movimento ARCI e affermati negli atti associativi fondamentali -anche mediante attività, convenzioni e servizi-, provvedere agli adempimenti previsti dalle normative vigenti, inviare comunicazioni promozionali.

Il trattamento verrà effettuato: con modalità cartacea e/o informatica; in modo lecito, corretto, trasparente; avvalendosi di soggetti interni e/o comunicando i dati a soggetti esterni (amministrazioni/autorità; fornitori di specifici servizi di supporto -es. consulenza e gestione, tecnologici, logistici-; soggetti promossi, partecipati o convenzionati).

L'interessato/a può esercitare i propri diritti previsti dal Regolamento (UE) 679/2016 (es. accesso ai propri dati; rettifica, cancellazione o limitazione degli stessi, opposizione al trattamento) presso il proprio circolo/associazione di adesione o rivolgendosi al Titolare: l'informativa dettagliata e aggiornata è disponibile qui

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