Domanda di iscrizione

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Domanda di iscrizione a ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA FAIDA TE, in data 20-04-2024, da parte di:


Leggi lo statuto dell'associazione

STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA FAIDA TE

 

(A.C.R. FAIDA TE)

 

 

Art. 1 Denominazione e Sede

 

 

1.      A norma dell'art. 18 della Costituzione italiana e degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile è costituita l'associazione denominata “ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA FAIDA TE” (A.C.R. FAIDA TE)

 

2.      L'Associazione ha sede in Baselga di Piné – Fraz. Faida, n. 53/1 – Ex scuole piano terra. Con delibera dell'Assemblea dei soci potrà essere modificata la sede dell'Associazione e potranno essere istituite e soppresse, anche all'estero, sedi secondarie, succursali e filiali, agenzie e rappresentanze.

 

Art. 2 Scopo

 

1.      L'associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico e non ha fini di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

 

2.      I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

 

3.      Essa intende perseguire i seguenti scopi:

 

         Promuovere e diffondere qualsiasi iniziativa sportiva, culturale, ricreativa.

         Diffondere la cultura in generale e promuovere attività tendenti al recupero delle tradizioni che si sono tramandate nel tempo, in particolare a quelle della Frazione di Faida.

         Facilitare e stimolare iniziative atte a diffondere la cultura della ricerca delle tradizioni in genere attraverso lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l'aggiornamento culturale e ambientale nei settori dell'economia, dei problemi sociali e del tempo libero.

         Proporsi come luogo d'incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e di crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

         Organizzare feste popolari e manifestazioni tendenti a ricordare quelle che si organizzavano in passato, con il coinvolgimento della popolazione, allo scopo di promuovere la socializzazione di tutti gli abitanti della frazione.

         Organizzare attività di formazione come corsi di aggiornamento teorico/pratici o altri corsi ritenuti utili al fine del perseguimento degli scopi dell'Associazione.

         Stimolare gli enti Pubblici e privati locali interessati a mettere in atto un servizio costante di vigilanza per la salvaguardia delle tradizioni locali.

         Favorire ed incentivare gruppi di lavoro o persone singole che vorranno volontariamente contribuire, senza fini di lucro, allo sviluppo di attività creative e ricreative.

         L'Associazione potrà organizzare  un servizio, volontario, di assistenza e di supporto alle associazioni e alle strutture sociali esistenti con finalità coincidenti, anche parzialmente, con gli scopi sociali.

         I soci potranno usufruire di attività ricreative e di servizi organizzati dall'Associazione per favorire la maggior conoscenza ed integrazione sociale.

         Promuovere qualsiasi tipo d'iniziativa tendente al perseguimento degli scopi statuari.

         Le iniziative di volontariato possono essere svolte dall'Associazione tanto direttamente quanto in collaborazione con altri Enti, pubblici o privati.

         Contribuire allo sviluppo sociale della popolazione con iniziative riguardanti particolarmente lo sviluppo territoriale e dare un impulso al turismo locale.

 

Art. 3 Durata

 

1.      La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

 

Art. 4 Domanda di ammissione

 

1.      L'Associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione della finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2.      Sono soci ordinari le persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione della stessa.

3.      Sono soci onorari le persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che hanno dato un particolare contributo all'Attività dell'Associazione ed alle quali il Consiglio Direttivo ha voluto assegnare un elevato riconoscimento.

4.      Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su modulo predisposto dall'Associazione.

5.      Il socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di accettare il presente statuto.

6.      La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto della presentazione della domanda d'ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

7.      In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente e la potestà parentale.

8.      Ai soci ordinari è richiesto il versamento di una quota annua di partecipazione.

9.      Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

 

Art. 5 Diritti dei socializzazione

 

1.      Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

2.      La qualifica di socio da diritto a partecipare alle iniziative dell'Associazione, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento, se istituito.

 

 

Art. 6 Decadenza dei soci e provvedimenti disciplinari

 

1.      I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

         Per dimissione volontaria

         Per scioglimento dell'Associazione

         Per morosità, in caso di mancato pagamento delle quote sociali entro il 30 aprile di ogni anno.

         Per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette gravi inadempienze societarie, azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione.

         Per totale inattività per un periodo superiore a tre anni, giudicata dal Consiglio Direttivo

 

2.      Il Consiglio Direttivo può irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci che adottino un contegno contrario delle regole della Associazione o del corretto comportamento:

         ammonizione

         sospensione di ogni attività o da incarichi sociali per un periodo determinato

 

3.      Il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo non è immediatamente efficace ma deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti

4.      Il socio può impugnare i provvedimenti disciplinari irrogati dal Consiglio Direttivo di fronte all'Assemblea ordinaria dei soci.

5.      I Consiglio Direttivo deve comunicare immediatamente all'interessato i provvedimenti disciplinari e di radiazione adotti.

6.      Il socio radiato non può essere più ammesso.

7.      Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo nonché delle modalità associative. E' espressament esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

 

Art. 7 Organizzare

 

1.      Gli organi sociali sono:

         L'Assemblea generale dei soci

         Il Presidente

         Il Consiglio Direttivo

 

Art. 8 Assemblea

 

1.      L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

 

Art. 9 Diritti di partecipazione

 

1.      Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua.

2.      Non è ammessa alcuna forma di delega per il voto dei soci.

 

Art. 10 Compiti dell'Assemblea

 

1.      La convocazione dell'Assemblea ordinaria dovrà avvenire, a cura del Presidente, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2.      La convocazione avverrà almeno 15 giorni prima della data fissata, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione ed in tutti gli altri luoghi e con i mezzi individuati dal Consiglio Direttivo ritenuti idonei al fine di una efficace informazione a tutti i soci.

3.      L'assemblea dei soci si riunisce in sede ordinaria per deliberare in merito a:

         relazione del Presidente sull'attività svolta e quella programmatica

         bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo

         nomina dei membri del Consiglio Direttivo

         nomina del Presidente

         nomina del Vice- Presidente

         nomina del Segretario/ Cassiere

         nomina di due scrutatori tra i soci maggiorenni

         ratifica di provvedimenti di radiazione proposti dal Consiglio Direttivo

         qualsiasi altra materia indicata nell'ordine del giorno che non rientri nelle competenze dell'Assemblea straordinaria

         La nomina del Presidente e del segretario dell'Associazione potrà essere demandata dal Consiglio Direttivo.

 

4. L'Assemblea dei soci si riunisce in sede straordinaria per deliberare in merito a modifiche     da apportare allo statuto a redazione o modifica di eventuali altri regolamenti:

         scioglimento dell'Associazione

         indicazione del soggetto a cui destinare il residuo attivo all'atto dello scioglimento dell'Associazione

 

5.      Delle Assemblee è redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo adotterà ogni più opportuna iniziativa per comunicare a tutti i soci le decisioni assunte dagli organi sociali.

 

 

Art. 11 Validità Assembleare

 

1.      L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2.      La convocazione dell'Assemblea straordinaria può essere richiesta dal Consiglio Direttivo con maggioranza di due terzi dei membri ovvero da un quarto dei soci. I richiedenti dovranno presentare richiesta scritta al Presidente dell'Associazione indicando l'ordine del giorno proposto. In ogni caso l'Assemblea straordinaria dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta.

3.      L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4.      Ogni socio ha diritto ad un voto. Non è ammessa alcuna forma di delega per il voto dei soci.

 

Art. 12 Consiglio Direttivo

 

1.      Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

2.      Gli eletti rimangono in carica per un triennio e sono rieleggibili.

3.      Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

4.      Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

5.      I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto a ricevere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico, se autorizzati dal consiglio stesso.

 

 

 

 

Art. 13 Dimissioni

 

1.      Se, per qualsiasi ragione, durante l'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno a far subentrare il primo dei membri non eletti. I subentrati resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2.      Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

 

Art. 14 Convocazione Direttivo

 

1.      Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere, senza formalità

 

Art. 15 Compiti del Consiglio Direttivo

 

1.      Sono compiti del Consiglio Direttivo:

         deliberare sulle domande di ammissione dei soci

         adottare i provvedimenti disciplinari

         approntare il programma dell'attività sociale

         nominare il Presidente, qualora non vi abbia adempiuto l'Assemblea

         redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea

         fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o sia chiesto dai soci

         redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci

         attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'Assemblea dei soci

         nominare i soci onorari

         disporre per la migliore organizzazione interna anche come forza educativa, sociale e di costume

         deliberare annualmente l'importo della quota associativa

         decidere se aderire o meno ad Associazioni di carattere nazionale, interprovinciale o regionale aventi gli stessi scopi

 

Art. 16 Il Bilancio

 

1.      Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo dell'anno sociale

2.      Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione

 

Art. 17 Il Presidente

 

1.      Il Presidente, che deve essere maggiorenne, ha la rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti, presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo; se assente, è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente può dare delega di rappresentanza ad un membro del Consiglio Direttivo

 

Art. 18 Il Vicepresidente

 

1.      Il Vicepresidente, che deve essere maggiorenne, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali sia espressamente delegato

 

Art. 19 Anno Sociale

 

1.      l'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicmbre di ciascun anno

 

Art. 20 Patrimonio

 

1.      Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

         beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione

         eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio

         eventuali donazioni, erogazioni e  lasciti

         premi e riconoscimenti conseguiti nell'attività

 

2.      Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

         quote associative

         dalle eventuali elargizioni fatte da soci e da terzi

         dai contributi di enti ed associazioni

         dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione

         ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale

 

Art. 21 Clausola Compromissoria

 

1.      Tutte le controversie tra l'Associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Trento

2.      La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene da aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

3.      L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, per richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Trento.

4.      Il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

 

Art. 22 Scioglimento

 

1.      Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i due terzi dei soci esprimenti il voto. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi diritto al voto.

2.      L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo del controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

3.      La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23 Disposizioni generali

 

1.      Eventuali variazioni al presente Statuto sono deliberate validamente a maggioranza dell'Assemblea generale dei Soci con la presenza di almeno i due terzi dei Soci

2.      Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre norme vigenti in tema di Associazioni.

 

 

Faida di Pinè, 28 giugno 2013

 

 

 

 

 

 

Dichiaro di aver preso visione dello Statuto e di condividerlo integralmente (obbligatorio).

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