Definizione e finalità
Art. 1 Il Circolo ARCI N.A. KUNDALINI costituito in Chiari è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e progressista. Non persegue scopi di lucro.
Art. 2 Lo scopo principale del Circolo è quello di studiare e praticare le discipline Yoga e Shiatsu e di promuoverne e divulgarne i contenuti, inoltre si propone di promuovere attività culturali, sportive, turistiche e ricreative, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d’intervento del Circolo. Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.
I Soci
Art. 3 Il Numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età ; indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea. Agli aspiranti soci sono richiesti l’accettazione dello statuto, l’assenza di pendenze penali, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.
Art. 4 Gli aspiranti soci devono presentare domanda verbale o scritta al consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all’attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.
Art. 5 La domanda di ammissione a socio dà diritto a ricevere la tessera sociale. Sarà compito del consiglio direttivo entro trenta giorni dalla richiesta prendere in esame le domande di ammissione e iscrivere il nuovo socio nell’anagrafe sociale. Nel caso in cui la domanda non venga ratificata l’interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l’assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria. La tessera ha validità annuale. La tessera non è trasmissibile.
Art. 6 I soci Hanno diritto a: 1) frequentare i locali del Circolo e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dal Circolo. Ciò vale anche per i famigliari dei soci, purché si attengano al rispetto dello statuto e siano in possesso dei requisiti necessari ai soci, sotto la responsabilità del socio loro famigliare; 2) a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il circolo; 3) ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera sociale cinque giorni prima dello svolgimento dell’assemblea; 4) ad accedere agli atti ed ai registri del circolo.
Art. 7 Il Socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all’interno dei locali del circolo. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili. E’ vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 8 L’ associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali, con cariche sociali prevalentemente gratuite, con il solo rimborso delle spese sostenute per l’esclusivo perseguimento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell’associazione.
L’associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. (così come enunciato all’art. 18 della legge n°383 del 7 dicembre 2000 Disciplina delle associazioni di promozione sociale).
Art. 9 La qualifica di socio si perde per: 1) decesso; 2) mancato pagamento della quota sociale; 3) espulsione o radiazione; 4) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo. Il recesso non comporta oneri per il socio.
Art. 10 Il Consiglio Direttivo ha facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione o radiazione per i seguenti motivi: 1) inosservanza delle disposizioni dello statuto o delle deliberazioni degli organi sociali; 2) denigrazione del Circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi soci; 3) l’attentare in qualche modo al buon andamento del Circolo, ostacolandone lo sviluppo e perseguendo lo scioglimento; 4) il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee; 5) appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del Circolo; 6) L’arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
Art. 11 Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione, radiazione e per ogni controversia è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Collegio dei Garanti della struttura organizzativa sovraordinata di cui fa parte e che si esprimerà in merito.
Patrimonio sociale e rendiconto
Art. 12 Il patrimonio sociale del Circolo è indivisibile ed è costituito da: 1) beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo; 2) contributi, erogazioni e lasciti diversi; 3) fondo di riserva.
Art. 13 Il rendiconto comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’assemblea dei soci entro il 30 aprile successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
Art. 14 Il rendiconto dovrà essere composto da un prospetto illustrativo della situazione economica relativa all’esercizio e da un documento che illustri e riassuma la situazione finanziaria del Circolo con particolare riferimento allo stato del fondo di riserva. L’utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell’assemblea dei soci. Il residuo attivo di bilancio sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere culturale, ricreativo, sportivo e per nuovi impianti o attrezzature. E’ assolutamente vietato dividere i proventi delle attività tra gli associati, anche in forme indirette.
L’assemblea e il consiglio direttivo
Art. 15 Partecipano all’assemblea tutti i soci che alla data di convocazione dell’assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata a cura del consiglio direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l’ora di prima convocazione e l’ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima o da inviare ad ogni socio.
Art.16 L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all’art. 17. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Art. 17 Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto ; del voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. Per delibere riguardanti le modifiche sopracitate valgono le medesime norme riportate all’art.29.
Art. 18 L’assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per l’elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le urne destinate a raccogliere le schede restano aperte per 2 ore, sotto il controllo della commissione elettorale. Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche, ed i voti ottenuti dai soci.
Art. 19L’assemblea ordinaria viene convocata una volta all’anno nel periodo che va dal 1 Gennaio al 30 Aprile. Essa, nei termini di cui all’ultimo comma dell’art. 6: 1) approva il rendiconto economico e finanziario; 2) approva le linee generali del programma di attività ed il relativo documento economico di previsione; 3) elegge gli organismi direttivi alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi, scelti tra i soci, fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all’ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione del Circolo; 4) nel caso di cui sopra, elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini; 5) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
Art. 20L’assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto. L’assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.
Art. 21 Delle deliberazioni assembleari dovrà essere fatto relativo verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario d’Assemblea e li resterà a disposizione dei soci unitamente agli eventuali documenti allegati. Copia dei verbali sarà inoltre esposta presso la sede sociale del Circolo.
Gli organismi dirigenti
Art. 22 Il consiglio direttivo viene eletto dall’assemblea dei soci e dura in carica quattro anni. E’ composto da un minimo di cinque membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.
Art. 23 Il Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dall’attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi. Tutti i componenti del consiglio direttivo svolgeranno la loro opera a titolo prevalentemente volontario e con cariche sociali prevalentemente gratuite.
Art. 24 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: 1) Il Presidente: ha la rappresentanza legale del Circolo ed è il responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il consiglio; 2) Il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo del Circolo; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del Circolo.
Art. 25 Compiti del Consiglio Direttivo sono: 1) eseguire le delibere dell’assemblea; 2) formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’assemblea; 3) predisporre i bilanci preventivi e rendiconti consuntivi; 4) deliberare circa l’ammissione dei Soci; 5) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci; 6) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali; 7) curare le gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà del Circolo o ad esso affidati; 8)decidere le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.
Art, 26 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni due mesi, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti comporta la rielezione della proposta.
Art. 27 I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all’elezione del Consiglio : diversamente, a discrezione del Consiglio. Eventuali cooptazioni o designazioni devono essere ratificate alla prima seduta utile dell’assemblea degli associati.
La quota massima di sostituzione è fissata in un terzo dei componenti originari. Dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade ed è tenuto a convocare l’assemblea indicendo nuove elezioni entro 15 giorni.
Il Consiglio Direttivo si dimette quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’assemblea indicendo nuove elezioni entro quindici giorni.
Art. 28 Il Collegio dei Garanti è un organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna ed è affidato ai membri eletti dal congresso territoriale.
Scioglimento del circolo
Art. 29 La decisione motivata di scioglimento o di adesione ad altra associazione esterna ad ARCI Nuova Associazione del circolo, deve essere presa da almeno i tre quarti dei soci eventi diritto al voto, in un’assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno trenta giorni, di cui l’ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato. L’assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, e comunque per scopi di utilità generale, sentito l’organismo di controllo del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; in conformità con quanto previsto dall’art. 5 D.L.G.S. 460/97, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci.
Disposizioni finali.
Art. 30 Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l’assemblea ai sensi del codice civile delle leggi vigenti.
Il Presidente Mariella Borocci
Il Segretario Francesca Margheriti