Domanda di iscrizione

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Domanda di iscrizione a ASSOCIAZIONE DI CULTURA E MUSICA "LA GRENZ", in data 26-04-2024, da parte di:


Leggi lo statuto dell'associazione
STATUTO deII'ASSOCIAZIONE DI CULTURA E MUSICA 'oLa Grenz" AÉ. 1. - E' costifuita l'Associazione di cultura e musica "Le GngNz" con sede in Moena (TN), via Sassolungo, 20 - libera associazione, apartitica e apolitic4 con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a nonna del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonchè del presente Statuto. [rt.2. - L'Associazione persegue i seguenti scopi: . diffiondere la cultura musicale e artistica in genere,'nel mondo giovanile e non, costituendo un luogo di incontro e di aggregazione per la fruizione e la produzione della musica nelle sue diverse espressioni, in particolare quelle riferite ai vari generi che si possono identificare nella musica cosidetta "contemporanea" (pop, jar.r., folk, rock, world, etnica, elettronica ecc..), privilegiando e promuovendo forme e produzioni di significativo valore artistico ed espressivo. ' stimolare e favorire I'incontro, il confronto e f interazione tra varie discipline, creando occasioni di contatto tra music4 dava\ teatro, cinema, letteratura. ' favorire il confronto tra culture e kadizioni musicali diverse, come momento di conoscenza e di dialogo tra i popoli, nel segno del rispetto per la diversita e del reciproco arricchimento culturale, sociale e umano; ' stimolare la produzione musicale in lingua ladina, per favorire la partecipazione delle specificita linguistiche locali alle forme musicali contemporanee; ' sostenere la costituzione di gruppi musicali spontanei, amatoriali e semi-professionisti, favorendo il contatto fra musicisti e appassionati, stimolando la ricerca e la sperimentazione, e offrendo assistenza tecnica e or gantzzativ a; ' favorire la collaborazione con enti ed associazioni, in particolare delle valli di Fassa e Fiemme, per sviluppare e divulgare la cultura musicale, letteraria ed artistica sul territorio, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile della collettivita; ' offrire ad educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale l'occasione e gli strumenti per trasmettere I'interesse per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale. AÉ. 3. - L'Associazione per il raggiungimento dei propri fini intende: ' attrezzare e gestire un locale aperto ai soci per riunioni conviviali, audizioni, proiezioni, performance musicali e stage di formazione, da utilizzare anche come sala prove per gruppi o singoli associati, e da mettere altresì a disposizioni di enti e associazioni p"f iacsot i culturali, presentazioni di libri, eventi musicali ed artistici; ..+:, Le modalità di utilizzo della sede e delle ataezzature sono slabitite dall'apposit .cLRB$6hmento. ' organizzare concerti, lezioni-concerto, presentazioni ed eventi sul territorio ,per favorire la divulgazione della cultura musicale in particolare nelle valli di Fassa e Fiemme; ' attivare corsi di formazione e aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, istituzioni e guppi di studio e di ricerca; \ . promuovere iniziative editoriali per la diffusione di produzioni musicali, anche attraverso i nuovi mezzi multimediali e siti internet. \\ Ltt. 4. - L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità , ' istituzionali, ne condividano 1o spirito e gli ideali. \ Benché suddivisi nelle seguenti categorie, tutti i soci hanno stessi diritti e doveri. ' soci ordinari: persone o enti che si impegnano apagare la quota annuale, o per frazione di anno, - ordinari4 secondo il Regolamento; t . soci sostenitori: persone o enti che verseranno una quota annuale superiore a quella ordinaria; , ,/ ' soci onorari: persone, enti o istituzioni che accettano la nomina offerta dal Consiglio Direttivo con § esonero dal versamento di quote annuali. ,. t Le quote o il contibuto associativo non è trasmissibile ad ha carattere annuale. \ ) A"t. 5. - L'arnmissione dei soci è deliberata, su dornanda scritta del richiedente, dal Consiglio É direttivo e diventa effettiva con il versamento della quota annuale. .-) Contro il rifiuto di ammissione è arnmesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri. t\\ \5§_ Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'evenfuale regolamento \ intemo, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo interverrà come da regolamento. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto conto il prowedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri. Àrt.7. - Tutti i soci hanno diritto di voto in assemblea su quanto all'ordine del giomo ad esempio per I'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. I1 diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipaztone temporanea alla vita associativa. Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: . Quote associative . contributi; . donazioni e lasciti; . attività marginali di carattere commerciale e produttivo; . ogni altro tipo di entrate. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinmi stabiliti dall'assemble4 che ne determina I'ammontaie. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanà di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano ,i ! : Àr. .);.- Art. 9. - L'anno finanziario inrziail I gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anrioi,ì i ' I bilancio preventivo e consuntivo sono redatti dal Consiglio direttivo e sono approvati dall'Assemblea ordinaria ogru anno entro il mese di aprile. Entrambi devono es§ere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato. \ d & Art 10. - Gli organi dell'Associazione sono: . l'Assemblea dei Soci; . il Consiglio direttivo; . il Presidente; . ilSegretario/Tesoriere; . il Revisore dei Conti; . il Collegio dei Probiviri. t rVlusica ,-t, lv{oena (TN) 90224 * 101475A227 tr.r \) ) 1,i AÉ.. 11. - L'assemblea dei soci è solrana delle decisioni dell'associazione e costituisce il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'AssociaÀote ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. La presenza per delega non è prevista. ' In prima convocaTione l'assemblea ordinaria e straordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggiorana dei presenti; in seconda convocazione la validita prescinde dal numero dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera in prima convoc4zione con la presenza e col voto favorevole dei 213 dei soci; in seconda convocazione delibera con il voto favorevole dei 213 deipresenti. La convocazione va fatta con awiso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicita mediante affrssione all'albo della sede del relativo verbale. . nomina il Revisore dei Conti e il Collegio dei probiviri; . approva il bilancio preventivo e consuntivo; . approva il regolamento interno. L'assemblea shaordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione. All'apertura di ognr seduta l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale. Art. 13. - I1 Consiglio direttivo è composto da 5 membri che devono essere tutti soci. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attivita gratuitamente e durano in carica 3 anni dalla nomina. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza dr2l3 dei soci. Art. 14. - Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo ed alnministrativo dell'Associualòr Si riunisce in media 2 volte all'anno e può essere convocato da: .. 'i.:t,, ' il presidente; ,,'1. J' . da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata; . richiesta motivata e scritta di almeno n30% dei sociIl consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: § § § 'd N & : # 7 ,kù'P ,,N A.rt.12. -L'assemblea ordinariaha i seguenti compiti: . elegge il Consiglio direttivo, nominando il Presidente interne al Consiglio Direttivo; e demandando la nomina delle cariche \ ., ,\ /\, tr--"r\-; / \ ',. ,N-; . predisporre gli attr da sottoporre all'assemblea; I \- . formalizzarele proposte per la gestione dell'Associanane; I ' . elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al I periodo di un anno; ' . " ;i,;. I -{ . elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singoiè voòi, lè"previsioni delle V . stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci; \ , Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione. \\\ ù Art. 15. - Il presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. \ Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi, con facolta di delegare tali funzioni al Segretario/Tesoriere, scelto fra i membri del Consiglio direttivo. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo. AÉ. 16. - Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarita formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. L'incarico ha dwata triennale. 11 revisore dei conti può essere nominato fra i non soci. Lrt. 17. * Il Collegio dei probiviri è composto da te soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione e sui ricorsi dei soci. Art. 18. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associaztone con finalita analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 detla legge 23.12.96,n.662. Art. 19. - Tutte le cariche elettive sono gratuite ma non onerose. Ai mandatari compete solo il rimborso delle spese vive coerenti all'incarico regolarmente documentate. AÉ.20. -Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia

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