STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “ CIRCOLO LA BASE” DI NOMI
PREAMBOLO che fa parte integrale e sostanziale dello STATUTO.
Il Circolo la Base di Nomi è un luogo dove ricordare ogni giorno il tempo delle lotte e dove spartire in letizia esperienze, ideali, progetti. Attorno al tavolo della Base converseranno persone unite dal desiderio di libertà politica, giustizia sociale e umanità generosa. Quanti hanno costruito la storia di Nomi con fatica, lealtà e coraggio chiameranno nella Base chi vorrà lavorare per l'eguaglianza e la pienezza della vita: si farà festa con tutti, perché è tornato il tempo del coraggio e dell'unità.
Art.1- Denominazione e sede
È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l'Associazione”Circolo La Base” in seguito denominata Associazione, con sede in Nomi via Dante 16.
Art.2- Finalità
L'Associazione è apartitica e non ha fini di lucro. Essa è democratica, antifascista, autonoma, unitaria, pluralista e si ispira agli ideali della Resistenza e della Costituzione Repubblicana. Intende
Affermare l'etica della responsabilità.
Ha i seguenti compiti:
a. valorizzare promuovere iniziative ed esperienze di cultura, discussione e sport e svago e lottare contro ogni forma di sfruttamento, di ignoranza, di ingiustizia, di discriminazione, di solitudine ed emarginazione;
b. effettuare ed incentivare studi specifici di carattere storico, letterario, artistico, tecnico, giuridico, associativo,fiscale e tributario su problematiche di rilievo per la gestione del patrimonio storico locale, nonché di quello delle istituzioni, delle associazioni e delle cooperative;
c. promuovere e favorire le iniziative di istruzione , formazione ed aggiornamento dei singoli associati;
d. promuovere e favorire le iniziative di divulgazione verso la generalità dei cittadini intese ad accrescere la conoscenza delle proprie iniziative e di quelle consimili;
e. promuovere incontri, convegni e seminari di carattere storico, letterario, artistico, tecnico, giuridico, associativo, fiscale e tributario su problematiche di notevole rilevanza per la gestione delle tematiche di cui al punto a.;
f. favorire il collegamento fra attività di servizio e quelle di ricerca e sviluppo anche attraverso la promozione di apposite reti telematiche;
g. promuovere indagini statistiche volte al proseguimento di una sempre migliore conoscenze
dei fabbisogni della collettività;
h. garantire lo sviluppo di una rete di relazioni con altre associazioni e categorie professionali che operano nell'ambito del terzo settore, anche ponendo a loro disposizione il proprio contributo morale e materiale;
i. attivare e gestire tutte le iniziative anche di tipo economico e patrimoniale per il proseguimento dello scopo sociale;
ii.
Art.3- Durata
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato
Art.4- Soci
I soci dell'Associazione si distinguono in
a) soci ordinari;
b) soci onorari;
c) soci sostenitori.
Possono essere soci ordinari dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione, operano per il loro perseguimento.
Sono soci onorari le persone fisiche invitate a fare parte dell'Associazione da parte dell'Assemblea dei soci per particolari meriti professionali o scientifici.
Sono soci sostenitori persone, Enti, Istituti, Società, Associazione tecniche e scientifiche che, in sintonia con le finalità di cui all'art. 2, abbiano giovato all'Associazione corrispondendo la relativa
quota associativa o con la propria attività o con le donazioni.
Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentate o un delegato che non risulti socio dell'associazione a titolo individuale.
Tutti i soci dell'associazione hanno i medesimi diritti e doveri.
Art.5- Ammissione dei Soci
L'ammissione del nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato.
La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.
La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, ovvero per mancato versamento della quota annuale.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del soci che danneggi materialmente
e moralmente l'Associazione, con maggioranza qualificata dai componenti. Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento. La tessera di socio non può avere valore temporaneo ed è intrasmissibile.
Art.6- Diritti dei Soci
Tutti i soci hanno diritto:
1) a partecipare a tutte le attività sociali;
2) a ricevere le pubblicazioni edite dall'Associazione
3) all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali
Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Art.7- Patrimonio sociale e mezzi finanziari
L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività :
a) delle quote associative versate annualmente dagli associati;
b) da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
c) dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione.
I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.
Art.8 – Organi sociali
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci:
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente del Consiglio Direttivo
d) il collegio dei Revisori dei Conti
Art.9
L'assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.
È di competenze dell'assemblea ordinaria:
a. l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
b. l'approvazione del consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
c. la nomina dei componenti il consiglio direttivo;
d. la nomina dei componenti il collegio dei revisori dei conti;
e. l'approvazione dei regolamenti interni;
f. la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.
È di competenza dell'assemblea straordinaria:
a. le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione;
b. lo scioglimento dell'associazione, la nomina, la revoca ed u poteri dei liquidatori.
L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno: entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale per l'anno successivo ed entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi.
L'assemblea è convocata del consiglio direttivo mediante avviso da inviare ai soci almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Art.10-Validità dell'assemblea
L'assemblea ordinaria e straordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:
• In prima convocazione quando è presente la maggioranza dei soci iscritti al libro soci;
• in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.
Art.11- Svolgimento dei lavori dell'assemblea
L'Assemblea è presieduta del Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.
Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i soci, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.
Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, nonché il diritto ad intervenire .
Dall'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e del Segretario.
Art.12- Consiglio Direttivo
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito da 10 (dieci) membri eletti dall'Assemblea e scelti fra i soci.
Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente e il Vice-presidente, il tesoriere e il segretario.
Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Il tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare.
Il segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare.
Il Presidente, il Vice presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.
Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
Art.13- Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni quattro mesi o a seguito di una richiesta motivata di almeno 3 consiglieri. La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del consiglio direttivo e ai revisori dei conti almeno 3 giorni prima do quello fissato per l'adunanza.
Per ogni seduta del consiglio direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del consiglio direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art.14 – Attribuzioni al Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo spetta:
a. la gestione dell'associazione;
b. il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
c. deliberare sull'ammissione dei soci;
d. convocare l'assemblea;
e. determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all'assemblea;
f. predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale per portali in approvazione all'assemblea;
g. predisporre lo schema del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'assemblea;
h. nominare eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
i. deliberare si ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione
Art. 15 - Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il consiglio direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di estreme urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare. Negozierà annualmente la concessione in uso dell'immobile sede.
Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Art.16 – Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulle delibere del Consiglio Direttivo, sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione e controlla la contabilità e i bilancia annuali. Esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti.
Il Presidente e i membri dei collegio sono nominati dall'assemblea ordinaria, durano in circa 4 ( quattro ) anni e sono rieleggibili. Possono essere nominati revisori anche i non soci.
Art.17- Esercizio Sociale- bilancio preventivo e conto consuntivo
L'Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno
Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione:
• il bilancio preventivo almeno entro un mese dall'apertura dell'esercizio sociale;
• il conto, consuntivo almeno entro quattro mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.
È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Ù
Art. 18 – Libri sociali e registri contabili
I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'associazione deve tenere sono
a. il libro dei soci;
b. il libro dei verbali e delle deliberazione dell'assemblea;
c. il libro dei verbali e delle deliberazione del consiglio direttivo;
d. il libro dei verbali e delle deliberazione del collegio dei revisori;
e. il libro giornale della contabilità sociale;
f. il libro degli inventari
In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alla disposizione del legislatore fiscale.
Art.19 – Revisione dello Statuto e scioglimento
Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'assemblea dei soci in seduta straordinaria.
La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge
Art.20- Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.