STATUTO DELL’ A.P.S. – E.T.S CIRCOLO CULTURALE
“PAHO” DI POVO AFFILIATO A.R.C.I.
Art.1 – Denominazione sede durata
1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del
Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita
l’Associazione non riconosciuta denominata “A.P.S. E.T.S CIRCOLO CULTURALE ARCI
– PAHO”, di seguito indicata anche come “Associazione”.
2. Il circolo è stato fondato 1l 10 ottobre 1980, come centro di vita associativa
democratica .
3. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Trento, circoscrizione di Povo , piazza G.
Manci 5. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Trento non
comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva
comunicazione agli uffici competenti.
4. Essa opera nel territorio della provincia di Trento ma può operare anche in ambito
nazionale ed internazionale.
5. L’Associazione ha durata illimitata.
Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “APS” o
dell’indicazione di “associazione di promozione sociale”
1. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore
(RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo,
l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” dovranno essere
inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la
denominazione dell’Associazione diventerà quindi “CIRCOLO CULTURALE ARCI PAHO
associazione di promozione sociale”.
2. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “associazione di
promozione sociale” o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle
comunicazioni al pubblico.
3. Fino all’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l’acronimo
“APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” potranno comunque essere
inseriti nella denominazione sociale qualora l’Associazione risulti iscritta ad uno dei
registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.
Art.3 – Scopi
1. Il circolo culturale ARCI PAHO è un associazione apartitica e aconfessionale, e fonda
la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia,
della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, , attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di
interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi,. previste dall’ art.
5 del decreto legislativo 117 del 2017, comma 1 , punti I),K),L),T) O), V) e W).
3. obbiettivi e finalità del circolo sono:
e) - svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma
comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e
idonea a perseguirne il raggiungimento.
2. L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività
diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e
strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle
disposizioni attuative dello stesso.
3. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di
finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti
di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
Art 4 - Norme sul rapporto associativo e ordinamento interno
1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari
opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono
elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai
doveri nei confronti dell’Associazione.
3. Sono ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche, le Associazioni di
promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano
collaborare al loro raggiungimento.
4. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un
periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
5. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda
per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In
tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le
norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che
saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita
associativa.
6. Il circolo rilascia la tessera nazionale ARCI ed i dati anagrafici del socio saranno
conservati sul portale ARCI e nel libro soci dell’ associazione.
7. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione, anche tramite uno ho più consiglieri
espressamente delegati,o il rigetto entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. Il
Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità
perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
8. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta giorni
dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
9. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto
all’interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso
l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre30 giorni dal
ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al
Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il
ricevimento; l’Assemblea ordinaria si svolgerà nei tempi previsti dallo statuto.
All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
10. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere
controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda
rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la
stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Art.5 - Diritti e doveri degli associati
1. Gli associati hanno il diritto di:
a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e
passivo;
b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi
con i famigliari;
c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare
espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro
il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è
esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal
Consiglio Direttivo.
2. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel
libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della
quota associativa,fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato
dall’art. 12, c.2, del presente Statuto.
3. Gli associati hanno il dovere di:
a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione,
tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi
sociali;
b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli
organi sociali;
c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal
Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a
causa di morte, e non sono rivalutabili.
Art.6 - Cause di cessazione del rapporto associativo
1. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del
socio,mediante, a seconda della gravità dell’ infrazione commessa, il richiamo scritto, la
sospensione temporanea, l’ espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:
a) mancato pagamento della quota associativa, entro 180 giorni dall’inizio
dell’esercizio sociale. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di
ammissione ai sensi dell’art.7 del presente Statuto.
a) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli
organi sociali;
c) aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
d) Denigrazione del Circolo, dei suoi organi, dei soci;
e) L’ attentare in qualche modo al buon andamento del Circolo, ostacolandone lo
sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
f) Il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
g) Appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del
Circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno
dovrà essere risarcito.
2. Il provvedimento di sospensione,espulsione o radiazione, pronunciato dal Consiglio
Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre
30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre
appello all’ assemblea ordinaria entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo
a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.
All’appellante deve essere garantito in il diritto al contraddittorio. Fino alla data di
convocazione dell’ assemblea, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento
di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari
ma non ha diritto di voto.
3. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative
versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art.7 - Dei volontari e delle persone retribuite
1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per
libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e
gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non
associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie
connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile
verso terzi.
4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal
beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e
analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti
stabiliti dal Consiglio Direttivo.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il
volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
6. L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo
prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti
associati.
7. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai
fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In
ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50%
(cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli
associatii
.
Art.8 - Organi dell’Associazione
1. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il consiglio direttivo;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o
limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e
passivo.
Art.9 - L’Assemblea degli associati: composizione, modalità di
convocazione e funzionamento
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in
regola con il versamento della quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi
rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e
firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola
delega per associato.
3. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del
Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea può essere inoltre convocata:
a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto
degli associati.
Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione
dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta giorni dalla data della
richiesta.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e - mail
almeno 8 giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e
l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del
giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro)
ore dopo la prima convocazione.
5. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal
Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
6. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale,
sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è
trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella
sede dell’Associazione.
Art.10 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum
1. È compito dell’Assemblea ordinaria:
a) approvare il bilancio di esercizio,predisposto dal Consiglio Direttivo;
b) approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal
Consiglio Direttivo;
c) approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
e) eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo;
f) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione
dall’Associazione;
g) approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti
predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi
dell’art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei
loro confronti;
i) deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo
esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza
della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita
qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli
associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
Art.11 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum
1. È compito dell’Assemblea straordinaria:
a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione
dell’Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione,
l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza
di almeno ¼ (un quarto) degli associati e delibera con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la
presenza di almeno un quinto degli associati e delibera con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea
straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di
almeno 4/5 ( quattro quinti) degli associati.
Art.12 - L’Assemblea degli associati: regole di voto
1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 1 mese nel
libro degli associati,sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale
quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno1 mese nel libro
degli associati possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato
attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all’associato minorenne solo alla
prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in
rappresentanza dell’associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e
passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto
quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle
cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede
mediante il voto a scrutinio segreto.
Art.13 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea
tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è
composto da un numero di membri che può variare da 5 a 13, secondo quanto stabilito
dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi.
2. I Consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Almeno 30 giorni prima della
scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo
Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno
o quando ne sia fatta richiesta da almeno1/3 dei Consiglieri.
4. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri
almeno 4 giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli
argomenti all’ordine del giorno.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente;
in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la
maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei
presenti. Non sono ammesse deleghe.
9. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le
persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
10. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e
dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle
adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede
dell’Associazione.
Art.14 - Competenze del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e
straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
a) redigere il rendiconto di cassa, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
b) redigere il programma annuale di attività, da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea;
c) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell’Associazione;
d) decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli
associati;
e) decidere l’ ammontare della a quota associativa annuale;
f) deliberare la convocazione dell’Assemblea;
g) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
h) curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
i) decidere le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate da altre
Associazioni ed Enti,e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente
statuto;
j) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o
dai regolamenti interni;
k) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle
finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento
dell’Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere
determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a
questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
Art15 - Il Presidente: poteri e durata in carica
1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a
terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell’Associazione è nominato all’interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse
modalità previste per l’elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante
comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento
dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli
associati che dei terzi;
b) curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15
giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
d) convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In
caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire
espressa delega ad altro Consigliere.
Art.16 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio
Direttivo
1. La carica di Consigliere si perde per:
a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante
con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure
per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
c) I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni del Consiglio ed
alle assemblee,sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente
non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere
dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati
nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista
dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così
subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà
decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza
del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di
esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla
sostituzione tramite cooptazione salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria
utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così
subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo
vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio
Direttivo si intenderà decadutoii e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di
età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla cessazione, al fine di
procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi
Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria
amministrazione.
Art.17 – il collegio dei revisori dei conti
1. il collegio dei revisori dei conti, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall’Assemblea, non
necessariamente fra gli associati.
2. il collegio dei revisori dei conti rimane in carica 3 anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni il collegio dei revisori dei conti redige verbale, il quale va poi
trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato
nella sede dell’Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri del collegio dei revisori
dei conti decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla
sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
6. I il collegio dei revisori dei conti , devono essere indipendenti ed esercitare le loro
funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno
dell’Associazione.
Art.18 - Competenze del collegio dei revisori dei conti
1. È compito del collegio dei revisori dei conti :
a) vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione;
b) vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile
dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
c) esercitare il controllo contabile;
partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea,
alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
Art.19 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro
1. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini
dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve
comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri
componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di
scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art.20 - Risorse economiche
1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento
delle proprie attività da:
a) quote associative;
b) contributi pubblici e privati;
c) attività di raccolta fondi;
d) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
e) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme
competenti in materia.
Art.21 – Rendiconto di cassa
1. L’esercizio sociale coincide con l’ anno solare
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del
rendiconto di cassa, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria.
Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura
dell’esercizio.
3. Il rendiconto di cassa dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione
negli 8 giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni
associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
Art.22- Scioglimento e devoluzione del patrimonio
1. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto
favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) degli associati, sia in prima che in seconda
convocazione.Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre
successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui
l’ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque
essere deliberato.
2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera
sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere
positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla
Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore.
Art.23 - Disposizioni finali - Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del
Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative
disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.
Importante: Per completare la tua iscrizione online dovrai recarti presso il circolo ARCI PAHO con il modulo precompilato stampato e firmato.
Attenzione, hai 180 giorni di tempo per perfezionare l'iscrizione e ritirare la tessera, dopodiché i tuoi dati verranno rimossi automaticamente.