Domanda di iscrizione

Domanda di iscrizione a ARCI PAHO, in data 21-03-2023, da parte di:

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Leggi lo statuto dell'associazione

STATUTO DELL’ A.P.S. – E.T.S CIRCOLO CULTURALE “PAHO” DI POVO AFFILIATO A.R.C.I. Art.1 – Denominazione sede durata 1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “A.P.S. E.T.S CIRCOLO CULTURALE ARCI – PAHO”, di seguito indicata anche come “Associazione”. 2. Il circolo è stato fondato 1l 10 ottobre 1980, come centro di vita associativa democratica . 3. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Trento, circoscrizione di Povo , piazza G. Manci 5. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Trento non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. 4. Essa opera nel territorio della provincia di Trento ma può operare anche in ambito nazionale ed internazionale. 5. L’Associazione ha durata illimitata. Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “APS” o dell’indicazione di “associazione di promozione sociale” 1. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “CIRCOLO CULTURALE ARCI PAHO associazione di promozione sociale”. 2. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. 3. Fino all’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l’Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000. Art.3 – Scopi 1. Il circolo culturale ARCI PAHO è un associazione apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato. 2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, , attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi,. previste dall’ art. 5 del decreto legislativo 117 del 2017, comma 1 , punti I),K),L),T) O), V) e W). 3. obbiettivi e finalità del circolo sono: e) - svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento. 2. L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. 3. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso. Art 4 - Norme sul rapporto associativo e ordinamento interno 1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. 2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione. 3. Sono ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche, le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. 4. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. 5. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. 6. Il circolo rilascia la tessera nazionale ARCI ed i dati anagrafici del socio saranno conservati sul portale ARCI e nel libro soci dell’ associazione. 7. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione, anche tramite uno ho più consiglieri espressamente delegati,o il rigetto entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. 8. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati. 9. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria si svolgerà nei tempi previsti dallo statuto. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. 10. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. Art.5 - Diritti e doveri degli associati 1. Gli associati hanno il diritto di: a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo; b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi con i famigliari; c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. 2. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa,fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall’art. 12, c.2, del presente Statuto. 3. Gli associati hanno il dovere di: a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali; b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo. 4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili. Art.6 - Cause di cessazione del rapporto associativo 1. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio,mediante, a seconda della gravità dell’ infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea, l’ espulsione o radiazione, per i seguenti motivi: a) mancato pagamento della quota associativa, entro 180 giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art.7 del presente Statuto. a) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione; b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali; c) aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità. d) Denigrazione del Circolo, dei suoi organi, dei soci; e) L’ attentare in qualche modo al buon andamento del Circolo, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento; f) Il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee; g) Appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del Circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito. 2. Il provvedimento di sospensione,espulsione o radiazione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’ assemblea ordinaria entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. All’appellante deve essere garantito in il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’ assemblea, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto. 3. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. Art.7 - Dei volontari e delle persone retribuite 1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. 2. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. 3. L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. 4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. 5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. 6. L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. 7. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associatii . Art.8 - Organi dell’Associazione 1. Sono organi dell’Associazione: a) l’Assemblea dei soci; b) il consiglio direttivo; c) il collegio dei revisori dei conti. 2. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. Art.9 - L’Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento 1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale. 2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato. 3. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata: a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo; b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto degli associati. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta giorni dalla data della richiesta. 4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e - mail almeno 8 giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione. 5. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare. 6. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione. Art.10 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum 1. È compito dell’Assemblea ordinaria: a) approvare il bilancio di esercizio,predisposto dal Consiglio Direttivo; b) approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo; c) approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo; d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo; e) eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo; f) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione; g) approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione; h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti; i) deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale. 2. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. 3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione. Art.11 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum 1. È compito dell’Assemblea straordinaria: a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto; b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione. 2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno ¼ (un quarto) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un quinto degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 3. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 4/5 ( quattro quinti) degli associati. Art.12 - L’Assemblea degli associati: regole di voto 1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. 2. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 1 mese nel libro degli associati,sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno1 mese nel libro degli associati possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum. 3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all’associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell’associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum. 4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto. Art.13 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica 1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 5 a 13, secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi. 2. I Consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo. 3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno1/3 dei Consiglieri. 4. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno. 5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti. 6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. 9. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto. 10. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione. Art.14 - Competenze del Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di: a) redigere il rendiconto di cassa, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; b) redigere il programma annuale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; c) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell’Associazione; d) decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati; e) decidere l’ ammontare della a quota associativa annuale; f) deliberare la convocazione dell’Assemblea; g) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente; h) curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione; i) decidere le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti,e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto; j) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni; k) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione. 2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione. 3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. Art15 - Il Presidente: poteri e durata in carica 1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. 2. Il Presidente dell’Associazione è nominato all’interno del Consiglio Direttivo. 3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l’elezione. 4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. 5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di: a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi; b) curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo; d) convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo. 6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere. Art.16 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo 1. La carica di Consigliere si perde per: a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione; c) I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni del Consiglio ed alle assemblee,sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. 2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. 3. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decadutoii e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione. Art.17 – il collegio dei revisori dei conti 1. il collegio dei revisori dei conti, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati. 2. il collegio dei revisori dei conti rimane in carica 3 anni ed è rieleggibile. 3. Esso nomina al proprio interno un Presidente. 4. Delle proprie riunioni il collegio dei revisori dei conti redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione. 5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri del collegio dei revisori dei conti decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea. 6. I il collegio dei revisori dei conti , devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione. Art.18 - Competenze del collegio dei revisori dei conti 1. È compito del collegio dei revisori dei conti : a) vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; b) vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento; c) esercitare il controllo contabile; partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio. Art.19 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro 1. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Art.20 - Risorse economiche 1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: a) quote associative; b) contributi pubblici e privati; c) attività di raccolta fondi; d) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni; e) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia. Art.21 – Rendiconto di cassa 1. L’esercizio sociale coincide con l’ anno solare 2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del rendiconto di cassa, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio. 3. Il rendiconto di cassa dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli 8 giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione. Art.22- Scioglimento e devoluzione del patrimonio 1. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l’ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato. 2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore. Art.23 - Disposizioni finali - Norme di rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

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