Domanda di iscrizione

Domanda di iscrizione a SCIENZA LUDICA APS, in data 22-03-2023, da parte di:

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** CAP e Provincia debbono essere compilati per indirizzi in Italia / Mandatory only for those who were born in Italy
*** Comune di nascita o Stato di nascita debbono essere compilati

Leggi lo statuto dell'associazione

“SCIENZA LUDICA APS” Articolo 1 – Denominazione sede e durata L’associazione avente denominazione “SCIENZA LUDICA APS”, è un’associazione non riconosciuta di promozione sociale costituita ai sensi del codice civile e, nel contesto vigente, regolata dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore” e sue successive modifiche, aderente ad ARCI APS. L’associazione è stata costituita in data 12 luglio 2021. L’associazione ha durata a tempo indeterminato. L’associazione ha sede legale in Pistoia. L’eventuale modifica della sede legale all’interno del medesimo comune non comporterà modifica dello statuto essendo sufficiente la comunicazione ai competenti Uffici della Pubblica Amministrazione. L’associazione potrà, integrare la denominazione con l’acronimo ETS alla perfezionata iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore al momento della sua raggiunta efficacia, senza che ciò richieda modifica dello statuto. Articolo 2 – Scopo finalità ed attività L’associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista. Scopo principale dell’associazione è promuovere la socialità, il mutualismo, la partecipazione e lo sviluppo del senso di comunità. L’associazione è costituita, ai sensi del d. lgs. 117/2017, come ente del terzo settore e associazione di promozione sociale, al fine di svolgere attività di interesse generale di cui all’art. 5 del d. lgs. 117/2017, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza finalità di lucro, a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, in autonomia e in conformità ai principi di pluralismo, democrazia, uguaglianza e nel rispetto della dignità di ognuno e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. L’associazione è costituita per il perseguimento delle seguenti attività di utilità generale di cui all’art. 5 del d. lgs. 117/2017, con finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale: d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalità educativa; g) formazione universitaria e post-universitaria; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. In particolare sono attività dell’associazione: attività di educazione alla cittadinanza e al contrasto del digital divide; attività e laboratori di coding, pensiero computazionale, robotica educativa, musica d’insieme; attività ricreative, educative, di formazione e di socializzazione finalizzate all’inclusione sociale delle fasce marginali della società; attività ricreative e di socializzazione per giovani, adulti e anziani; attività educative, ricreative e di socializzazione per fasce giovanili di associati e per le famiglie della popolazione di riferimento; organizzazione e gestione di eventi di promozione ed approfondimento di tematiche di particolare rilevanza sociale, culturale, artistica, musicale e tecnologica; studio e attivazione di processi innovativi per la diffusione dell’educazione scientifica attraverso metodologie inclusive che prevedono l’uso delle nuove tecnologie; attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti e di tutta la popolazione in genere sulle nuove tecnologie digitali, artistiche, musicali; attività di ricerca e sperimentazione a sostegno dello sviluppo dell’associazione e in risposta ai bisogni del contesto sociale; attività ed azioni per l’orientamento e riorientamento scolastico e universitario; attività ed azioni per la promozione del successo formativo; attività ed azioni di contrasto della dispersione nel quadro della promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con diversità di lingua e cultura di provenienza; attività ed azioni di contrasto della dispersione scolastica degli alunni delle comunità rom, sinti e camminanti che si trovino in insediamenti in condizioni di emergenza abitativa o comunque di fragilità sociale; attività ed azioni per l’inclusione di soggetti vulnerabili sul territorio; attività ed azioni per studenti di tutti gli ordini di scuola, dalla primaria alla scuola secondaria di II grado e università per promuovere i processi di sviluppo cognitivi, identitari ed emotivi; attività ed azioni per incrementare il successo formativo dei soci con particolare attenzione a soggetti provenienti da contesti socio-economici culturali svantaggiati; attività ed azioni per il miglioramento delle competenze relazionali e linguistiche per una maggior facilità di inserimento nel tessuto sociale; somministrazione di alimenti e bevande effettuata, a favore dei soci, in occasione di eventi e attività dell'associazione; organizzazione di incontri, convegni, seminari, su temi di interesse specifico, viaggi e soggiorni turistici a favore dei soci; attività ed azioni per una migliore qualità della vita per il benessere della comunità e del singolo individuo; organizzazione di percorsi formativi finalizzati alla formazione di competenze specifiche e alla crescita personale dei giovani anche in funzione della loro riuscita nei corsi di studio; organizzazione e gestione di servizi web come luoghi di incontro, scambio, divulgazione, formazione, informazione; organizzazione di eventi di presentazione e/o redazione di pubblicazioni (sia online che offline), sui temi di interesse specifico; partecipare ad attività di associazioni o enti aventi scopo analogo o affine al proprio, in Italia, in Europa, nel mondo; attuare forme di collaborazione con enti pubblici e privati; creare collegamenti funzionali con Istituti scolastici della provincia di Pistoia e di altre parti dell’Italia o di altri paesi, nonché con Università e Istituti di Ricerca nazionali ed esteri, disponibili a collaborare alle finalità e alle attività dell’associazione; ogni altra iniziativa che sia espressione delle attività di utilità generale sopra individuate. In attuazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono scopi principali dell’associazione permettere lo sviluppo culturale e civile tanto dei propri soci, che dell’intera comunità attraverso la promozione e lo sviluppo della socialità e la ricreazione dei legami sociali, la promozione e lo sviluppo della partecipazione e delle relazioni solidali, la promozione e lo sviluppo del senso di comunità, la promozione e lo sviluppo del volontariato quale strumento di partecipazione alla comunità per le finalità di cui al presente articolo, la promozione nonché la libera espressione della personalità degli individui sostenendo la produzione culturale dal basso e della promozione della cultura come bene comune e sensibilizzazione civica. L’associazione si impegna ad agire per il contrasto di ogni forma di odio e per la pratica dei doveri di solidarietà. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare un impegno civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di razzismo, di discriminazione, di emarginazione, di solitudine forzata sono potenziali settori d'intervento dell’associazione. L’associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione alimenti e bevande per i propri soci, quale momento ricreativo e di socialità strettamente complementare alle attività di interesse generale di cui ai precedenti paragrafi ed in maniera conforme alla disciplina di legge vigente in materia. L’associazione potrà, svolgere, ai sensi ed agli effetti dell’art. 6, d. lgs. 117/2017, attività diverse, secondarie e strumentali a quelle indicate nei precedenti paragrafi, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del consiglio direttivo. Potrà inoltre svolgere raccolte fondi, ai sensi dell’art. 7, del medesimo decreto, secondo quanto previsto dalle norme citate nonché dai decreti attuativi da queste previsti al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Articolo 3 – Assunzione e perdita della qualifica di socio. Carattere aperto dell’associazione Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo stabilito per legge. Può diventare socio chiunque si riconosca nei principi e nelle finalità espresse nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa. L’adesione a socio di un minore di anni diciotto deve avvenire previo consenso del genitore. Gli aspiranti soci devono presentare domanda di ammissione all’associazione con espressa dichiarazione di accettare e pertanto impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti interni, nonché le ulteriori delibere degli organismi sociali. Sulle domande di ammissione a socio decide, entro sessanta giorni, il consiglio direttivo dell’associazione, anche tramite uno o più suoi componenti a ciò specificamente ed espressamente delegati. Della decisione è data notizia al richiedente mediante consegna della tessera sociale. In caso di ammissione del socio ne è data iscrizione nel libro soci. Nel caso in cui la domanda venga respinta, oppure ad essa non venga data risposta entro il termine previsto dal precedente comma, l’interessato potrà presentare, entro dieci giorni a decorrere rispettivamente dalla comunicazione del diniego o dallo scadere del termine previsto per la decisione sulla richiesta di ammissione, ricorso scritto al presidente sul quale deciderà in via definitiva la prima assemblea dei soci. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 4. Non sono pertanto consentite iscrizioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione a termine oppure limitazioni dei diritti riconosciuti ai soci. La quota associativa rappresenta esclusivamente un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico dell’associazione, non costituisce pertanto titolo di proprietà o di partecipazione a proventi. La quota sociale non è rimborsabile, trasmissibile e rivalutabile. Articolo 4 – Perdita della qualifica di socio La qualifica di socio si perde per: - decesso; - scioglimento dell’associazione; - mancato pagamento della quota sociale; - esclusione per gravi motivi ai sensi del successivo articolo 6; - recesso. Il recesso è esercitabile in qualsiasi momento. Il diritto di recesso dovrà esercitarsi mediante comunicazione scritta al presidente ovvero al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione neanche parziale della quota associativa e dei contributi versati. Articolo 5 - Diritti e doveri del socio I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e le attività promosse dall’associazione, di frequentare la sede sociale, di riunirsi in assemblea e partecipare al suo svolgimento. I soci hanno inoltre diritto di prendere visione ed ispezionare i libri sociali, ai sensi del successivo articolo 14. Ogni socio, che sia stato ammesso da almeno tre mesi e che abbia provveduto al pagamento della quota sociale annuale almeno dieci giorni prima della data dello svolgimento, ha diritto di voto in assemblea. I soci hanno altresì diritto di eleggere gli organismi dell’associazione e di essere eletti negli stessi nonché di esercitare le ulteriori facoltà riconosciute dal presente statuto. I soci minorenni esercitano il diritto di voto mediante rappresentanza da parte di uno dei genitori. Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale annuale, al rispetto delle norme previste dallo statuto, dai regolamenti e dalle ulteriori delibere degli organismi dell’associazione, nonché al mantenimento di un contegno ispirato agli ordinari principi di buona fede, correttezza e decoro nella partecipazione alle attività dell’associazione ed in generale nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del socio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell’associazione e verso i beni della stessa. Al socio che assuma un contegno contrario a quanto previsto dal presente statuto e dalle delibere degli organismi sociali potrà essere applicata sanzione disciplinare ai sensi del successivo articolo. Articolo 6 - Azione disciplinare Il consiglio direttivo, con deliberazione motivata, ha facoltà di erogare, in proporzione all’entità del fatto, richiamo scritto oppure sospensione temporanea del socio che assuma un contegno contrario alle disposizioni ed ai principi del presente statuto nonché a quanto stabilito dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organismi sociali. Nel caso in cui il socio arrechi danni materiali o morali di gravi entità all’associazione, ovvero con il proprio comportamento arrechi danni materiali o morali ad altro socio ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adotti condotte che manifestino evidenti incompatibilità con i valori sociali espressi all’art. 2 dello statuto, ovvero in tutti i casi in cui ricorrano altri gravi motivi, il consiglio direttivo può, sempre con delibera motivata, decretare l’esclusione del socio. Dell’applicazione della sanzione viene data immediata comunicazione al socio. Avverso la deliberazione che applica la sanzione disciplinare potrà essere presentato ricorso scritto al presidente entro il termine di dieci giorni da quello di comunicazione della deliberazione che abbia disposto la sanzione. Sullo stesso si pronuncerà in via definitiva la prima assemblea dei soci. Articolo 7 – Democrazia e partecipazione I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa sono l’adozione di strumenti democratici di governo, la trasparenza delle decisioni, la verificabilità dei programmi, l’uguaglianza di diritti di tutti i soci. Le deliberazioni degli organismi direttivi devono essere verbalizzate nei libri sociali. Le deliberazioni devono essere tempestivamente portate a conoscenza dei soci. In armonia con i principi sopra esposti, la convocazione degli organismi deve avvenire secondo modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti. Salvo deroghe espressamente previste nello statuto, le decisioni degli organismi dirigenti sono valide in prima convocazione alla presenza della metà più uno dei componenti effettivamente in carica, in seconda convocazione a maggioranza semplice dei presenti. Articolo 8 - L’assemblea dei soci L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione. Si riunisce almeno una volta l’anno entro il 30 aprile per approvare il bilancio dell’associazione. Hanno diritto di voto in assemblea tutti i soci che siano stati ammessi da almeno tre mesi e abbiano provveduto al pagamento della quota sociale annuale almeno dieci giorni prima della data dello svolgimento dell’assemblea. I soci minorenni esercitano il diritto di voto mediante rappresentanza da parte di uno dei genitori. L’assemblea è convocata dal consiglio direttivo o dal presidente su loro iniziativa ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione dell’assemblea avviene mediante comunicazione ai soci da darsi almeno dieci giorni prima del suo svolgimento in forma scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, anche mediante strumenti elettronici quali e-mail ed ogni altro idoneo a permettere la massima informazione della convocazione. Spetta all'assemblea dei soci: eleggere e revocare gli organismi sociali nonché dell’organo di controllo e revisione; approvare le linee generali del programma di attività e deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale; approvare il bilancio annuale di esercizio assieme agli ulteriori documenti ad esso connessi; deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; deliberare sull'esclusione degli associati in caso di ricorso del socio; deliberare sulle proposte di modifica dello statuto nonché sull’assunzione dei regolamenti e sulla loro modifica; deliberare sullo scioglimento dell’associazione, sulla fusione o trasformazione della stessa; deliberare in tutti gli ulteriori casi previsti dall’atto costitutivo e dallo statuto. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Potranno avvenire a scrutinio segreto nel caso ne facciano richiesta un terzo dei soci presenti con diritto di voto ed in ogni caso per l’elezione degli organi sociali. È espressamente previsto il principio del voto singolo. Sono ammesse deleghe purché conferite per iscritto. Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell’associazione. Il presidente indica un segretario verbalizzante da nominarsi in seno alla stessa. Salvo quanto previsto dagli art. 9, l'assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L’assemblea, sia in prima che seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti con diritto di voto. Le deliberazioni assembleari sono riportate nel libro verbali. Le deliberazioni devono essere tempestivamente esposte sulla bacheca all’interno della sede dell’associazione per un periodo di almeno dieci giorni e successivamente restano a disposizione dei soci per la loro consultazione. Articolo 9 - Modificazione dell’atto costitutivo e del regolamento e scioglimento dell’associazione L’assemblea straordinaria è convocata per deliberare le modifiche al presente statuto nonché per l’adozione o la modifica del regolamento sociale. Sarà validamente costituita in prima convocazione alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibererà a maggioranza. Per le delibere di modifica consistenti nel mero adeguamento a mutati requisiti normativi, è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti con diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza di questi ultimi. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 49, del d. lgs. 117/2017, lo scioglimento dell’associazione dovrà essere deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata. La decisione motivata di scioglimento potrà essere deliberata con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritti di voto. Previo parere positivo dell’ufficio di cui all’articolo 45, d. lgs. 117/2017 e in maniera conforme a quanto stabilito dal medesimo decreto, il patrimonio residuo al momento dello scioglimento, dedotte le eventuali passività, verrà devoluto ad altro ente di terzo settore, che abbia analoghi finalità e valori espressi negli artt. 1 e 2 del presente Statuto e individuato dalla medesima assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Articolo 10 - Il Consiglio Direttivo Il consiglio direttivo è l’organo di amministrazione dell’associazione. È eletto dall’assemblea dei soci e può essere, per gravi motivi, revocato con delibera motivata dell’assemblea. I suoi componenti vengono eletti dall'assemblea tra i soci del sodalizio e permane in carica tre anni. È composto da un minimo di cinque membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. I componenti del consiglio direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall’art 2382 c.c. Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente oppure quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Sono inoltre compiti specifici del consiglio direttivo garantire il corretto svolgimento della gestione amministrativa e contabile dell’associazione nonché il regolare e solerte svolgimento del tesseramento sociale. Il consiglio può, anche a tal fine e comunque ogni qual volta ne rinvenga la necessità, distribuire tra i suoi componenti altre mansioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività dell’associazione stabilendone, ove necessario, contenuti e regole. Il consiglio direttivo ha il compito di: eseguire le delibere dell'assemblea; elegge il presidente ed il vice presidente; formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea; sovrintendere all’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’associazione e, all’interno delle linee guida espresse dall’assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell’associazione; predisporre il bilancio annuale con indicazione dei proventi e degli oneri dell’associazione e gli ulteriori documenti ad esso connessi secondo quanto previsto dall’art. 13, d. lgs. 117/2017; individuare le attività diverse di cui all’art. 6 del d. lgs. 117/2017; all’interno delle linee guida definite dall’assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento; deliberare circa l'ammissione dei soci, anche delegando espressamente a ciò uno o più consiglieri specificamente individuati; convocare l’assemblea nei casi e con le modalità previste dal presente statuto; deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci; decidere sulla stipula di tutti gli atti e i contratti che impegnano l’associazione; curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo; decidere le modalità di partecipazione dell’associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed Enti se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono riportate nel libro verbali. Le deliberazioni restano a disposizione dei soci per la loro consultazione. Articolo 11 – Dimissioni del consigliere e operatività del Consiglio I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. È facoltà del consiglio direttivo dichiarare decaduto il consigliere che ingiustificatamente non si presenti a tre riunioni consecutive. È facoltà del consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all’interno della riunione del consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all’interno della successiva riunione del consiglio. I consiglieri decaduti oppure deceduti o dimissionari sono sostituiti, previa accettazione da parte dell’interessato e purché sussistano i requisiti previsti dallo statuto, dai soci risultati esclusi all’elezione del consiglio e secondo l’ordine dei voti ricevuti. Il consiglio decade quando venga a mancare il numero minimo di membri previsto dal presente statuto. In tal caso spetterà all’assemblea dei soci provvedere alla rielezione dei suoi componenti. In tutti i casi in cui risulti decaduto, il consiglio uscente deve contestualmente convocare l’assemblea indicendo nuove elezioni. L’assemblea deve essere fissata entro il termine massimo di venti giorni dall’avvenuta decadenza. Sino alla rielezione dei nuovi organismi dirigenti il consiglio dimissionario permarrà in carica con poteri limitati all’ordinaria amministrazione. Articolo 12 - Il Presidente ed il Vice Presidente Il presidente pro tempore ha la legale rappresentanza dell’associazione. È eletto dal consiglio direttivo all’interno dei suoi componenti. Il presidente permane in carica sino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo del quale fa parte ed è rieleggibile. Il presidente convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del consiglio direttivo, dirige l’attività del consiglio direttivo ed esegue le delibere dell’assemblea e del consiglio direttivo. Il presidente che intenda rimettere le proprie dimissioni dall’incarico dovrà formalizzare per iscritto all’interno della riunione del consiglio direttivo oppure dell’assemblea dei soci specificando le motivazioni. Il vice presidente, è eletto dal consiglio direttivo all’interno dei suoi componenti, sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. Articolo 13 – Organo di controllo e di revisione Alla ricorrenza dei presupposti indicati agli art. 30 e 31 del d. lgs. 117/2017, sarà nominato organismo anche monocratico di controllo secondo i requisiti e con le funzioni indicate dal medesimo articolo 30, d. lgs. 117/2017 allo stesso saranno affidati anche i compiti dell’organo di revisione laddove ne ricorrano i criteri per l’adozione ai sensi dell’art. 31 d. lgs. 117/2017. I componenti dell’organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Articolo 14 – Libri sociali L’associazione istituisce i seguenti libri sociali: libro delle adunanze e delle delibere assembleari, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; libro delle adunanze e delle delibere del consiglio direttivo; registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; libro degli associati. I libri sono tenuti a cura del consiglio direttivo. Saranno inoltre istituiti i libri delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono. Gli associati hanno diritto di prendere visione ed esaminare i libri sociali. Il socio che intenda esercitare il diritto di visione o verifica dei libri sociali è tenuto farne richiesta scritta al consiglio direttivo. La richiesta dovrà essere presentata personalmente dal socio che ne abbia interesse e dovrà essere specificamente motivata. La richiesta, se adeguatamente motivata, sarà approvata dal consiglio direttivo e la decisione sarà immediatamente comunicata, senza formalità, al socio richiedente che potrà prendere visione dei libri sociali presso la sede sociale dell’associazione entro 7 giorni dalla comunicata accettazione della richiesta, senza aggravio di tempi e costi a carico dell’associazione. Articolo 15 - Volontari e volontariato L’associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività prestata a favore della comunità e del bene comune in maniera libera, gratuita, spontanea e senza fini di lucro neanche indiretti. L’associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvarrà del volontariato in armonia con quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del d. lgs. 117/2017. Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l’attività svolta e documentate anche mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ai sensi e nei limiti previsti all’art. 17 d. lgs. 117/2017. Sono esclusi rimborsi spese forfetari. L’associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell’associazione. Articolo 16 - Lavoratori L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati. Articolo 17 – Risorse economiche a sostegno dell’associazione L’associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore. Articolo 18 – Patrimonio e divieto di distribuzione di utili Il patrimonio sociale è costituito da: beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione; partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi; erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti; eventuali eccedenze degli esercizi annuali. Il patrimonio è utilizzato per le attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’eventuale residuo attivo di ogni esercizio sarà destinato allo svolgimento delle attività istituzionali. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in maniera indiretta, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate o capitale a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organismi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Articolo 19 - Esercizio sociale e rendiconto annuale L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Di ogni esercizio deve essere redatto un bilancio predisposto a cura del consiglio direttivo. Il bilancio, assieme ai documenti ad esso connessi ai sensi dell’art. 13, d. lgs. 117/2017, deve essere presentato all’assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno per la sua approvazione e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore. Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Articolo 20 - Disposizioni finali Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dalle delibere degli organi associativi, si applicano le norme del d. lgs. 117/2017 e ss. mm. e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

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