ASSOCIAZIONE CULTURALE APS
“TRENTO POETRY SLAM”
STATUTO
ART. 1 – (Denominazione e sede) E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile, del Dlgs 117/2017, (da qui in
avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e della normativa in materia, l’associazione di promozione
sociale denominata: “Trento Poetry Slam”. L’associazione ha sede in via de Amicis 21, nel Comune di Trento
(TN) 38122. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del
Consiglio Direttivo ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2 - (Finalità) L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività culturali e di
promozione e utilità sociale attraverso lo sviluppo e la promozione della cultura. L’associazione ha come
fine la promozione e lo sviluppo della cultura e della poesia, delle arti e della musica attraverso
l’integrazione sociale, l’organizzazione e la realizzazione di eventi culturali e di quanto stabilito nell’atto
costitutivo. È previsto che l’utilizzo dell’acronimo “A.P.S.” avvenga a seguito dell’iscrizione dell’associazione
al RUNTS, dal momento in cui entrerà in vigore ai sensi del “Codice del terzo settore”.
ART. 3 - (Attività dell’associazione) l’Associazione opera nel territorio della provincia di Trento, ed intende
operare anche in ambito nazionale ed internazionale. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi
secondarie, in Italia e all’estero. Al fine di raggiungere lo scopo sociale l’associazione propone lo
svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:
Art. 5 lett. I: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÁ CULTURALI, ARTISTICHE O RICREATIVE DI INTERESSE
SOCIALE, incluse attività editoriali, DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DEL
VOLONTARIATO E DELLE ATTIVITÁ DI INTERESSE GENERALE.
In dettaglio l’Associazione:
Promuove nuovi stili di vita e iniziative produttive, ispirate ai principi di equità, sostenibilità, partecipazione
e solidarietà; promuovere un sentire comune dove l'idea di benessere dipenda meno dalle proprietà e dai
consumi e sia invece incentrato sulla qualità della vita, su un ambiente sano, sulle relazioni affettive e
sociali; promuove la valorizzazione dei talenti ed della qualità con cui questi vengono messi al servizio della
comunità per il perseguimento del bene comune, attraverso la diffusione della poesia e di eventi che
possano mettere al centro il confronto dialettico e i temi che ispirano artisticamente l’utilizzo delle parole
come strumento di diffusione della cultura e di pensiero.
Sviluppa la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità insieme alla
promozione della cultura e della poesia, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini
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creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione e fruizione culturale con esposizioni
artistiche e performance di competizione tra poeti.
Promuove ed organizza manifestazioni, eventi, festival, convegni, dibattiti, finalizzati alla diffusione dell’arte
poetica in genere; promuovere scambi culturali con altre associazioni aventi oggetto analogo; stipulare
convenzioni con enti pubblici e privati; accede a finanziamenti e riceve contributi legati al perseguimento
dell’attività sociale; svolge attività commerciali con obiettivi di autofinanziamento; svolgere qualsiasi altra
attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità
associative.
Art. 5 lett. V: PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÁ, DELLA PACE TRA I POPOLI, DELLA
NONVIOLENZA E DELLA DIFESA NON ARMATA
In dettaglio l’Associazione:
Propone lo sviluppo ed integrazione delle tradizioni locali e regionali, attraverso la poesia, inoltre supporta
e aiuta la diffusione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate e agli
abusi di potere.
L’Associazione ha la finalità di diffondere, sviluppare la poesia in tutte le sue forme e in tutte le possibili
rappresentazioni che le arti mettano a disposizione degli uomini e delle donne, siano esse verbali, scritte, e
in qualunque forma si possa comunicare un pensiero, un’idea.
L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di
interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i
limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie
attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo
settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
ART. 4 - (Soci) Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e
accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno. L’organo competente a deliberare sulle
domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di
ammissione dovrà specificare le proprie e complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
ART. 5 - (Diritti e doveri dei soci) I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli
stessi. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le
spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata. I soci devono versare nei termini la
quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno. Gli aderenti svolgeranno la
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propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di
lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
Gli associati hanno il diritto di:
a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;
c) esaminare i libri sociali.
Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al
Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di
visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio
Direttivo.
ART. 6 - (Recesso ed esclusione del socio) Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione
scritta al consiglio direttivo. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e al pagamento della
propria quota entro 30 giorni dalla richiesta, può essere escluso dall’Associazione. L’esclusione è deliberato
dal Consiglio direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. E’
comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per
iscritto all’interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato
escluso può proporre appello all’Assemblea Ordinaria, entro e non oltre dal ricevimento della
comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo
raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà
svolgersi entro 30 giorni, dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in
Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini del
ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque
partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun
diritto sul patrimonio dell’Associazione.
ART. 7 - (Organi sociali) Gli organi dell’associazione sono: Assemblea dei soci, Consiglio direttivo,
Presidente. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata
a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
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ART. 8 - (Assemblea) L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci. E’
convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante email
da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei
lavori; luogo e orario dell’assemblea. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei
soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’
ordinaria in tutti gli altri casi. L’Assemblea può riunirsi anche tramite videoconferenza, sempre che tutti i
partecipanti siano identificati.
ART. 9 - (Compiti dell’Assemblea) L’assemblea deve: approvare il rendiconto conto consuntivo e
preventivo; approva le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione proposte dal consiglio
direttivo; il bilancio sociale; elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo; delibera su quant’altro demandatole
per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
ART. 10 - (Validità Assemblea) L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è
presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello
stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non è ammessa più di una
delega per ciascun aderente. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei
presenti e rappresentati per delega. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con
la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne
devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.
ART. 11 - (Verbalizzazione) Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale
redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne
copia.
ART. 12 - (Consiglio direttivo) Il consiglio direttivo è composto da numero di membri che può variare da 3 a
7 eletti dall’assemblea tra i soci ordinari. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la
maggioranza dei componenti. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, dai consiglieri che siano
almeno 1/3 del Consiglio Direttivo. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Il Consiglio direttivo compie
tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea;
redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e
preventivo, il bilancio sociale, delinea le linee programmatiche dell’attività dell’associazione. Il consiglio
direttivo dura in carica per n. 3 anni. I membri del Consiglio Direttivo possono presentare le proprie
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dimissioni attraverso via mail e decadono in caso di revoca da parte dell’Assemblea per cause di
incompatibilità legate alla propria carica, o legate alla perdita della qualifica di socio.
ART. 13 - (Presidente) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, firma gli atti che
impegnano l’Associazione nei confronti degli Associati e dei terzi, presiede il Consiglio direttivo e
l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che
straordinarie. Il Presidente viene nominato, ed eventualmente revocato, dal Consiglio Direttivo con il voto
favorevole della maggioranza.
Art. 14 – (Responsabilità degli organi sociali) Delle obbligazioni contratte dall’Associazione rispondono,
oltre all’Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e
per conto dell’Associazione. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell’organo di controllo e di
revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli
associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto
compatibili.
Art. 15 – (Libri sociali e registri) L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
ART. 16 - (Risorse economiche) Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività
statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: quote e contributi degli associati; raccolte fondi,
eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche
e private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini
statutari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di
servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera
ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni
liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali
dell'associazionismo di promozione sociale. I proventi delle attività non possono, essere divisi tra gli
associati, anche in forma indiretta. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione a meno che la
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destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che
per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura”. L’associazione ha
l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
ART. 17 - (Rendiconto economico-finanziario) Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è
annuale e l’anno sociale decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le
entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e
di entrata per l’esercizio annuale successivo. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal
Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente
statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere
consultato da ogni associato. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno
successivo alla chiusura dell’esercizio sociale. Il primo esercizio sociale si chiude il 31/12/2020.
ART. 18 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio) L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà
deciso soltanto dall’assemblea, su proposta del Consiglio direttivo con le modalità di cui all’art. 9. In tal
caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di
controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
ART. 19 - (Disposizioni finali) Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si
applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
Trento, 16/09/2019
Letto, firmato e sottoscritto
Sig.________________________Sig._______________________Sig.__________________________
Dichiaro di aver preso visione dello Statuto e di condividerlo integralmente (obbligatorio).