Domanda di iscrizione

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Domanda di iscrizione a ARCI TUNNEL, in data 25-04-2024, da parte di:


Leggi lo statuto dell'associazione

STATUTO DEL CIRCOLO ARCI TUNNEL

ART. 1 Il Circolo Arci Tunnel costituito in via Guido Da Castello 8G, Reggio Emilia è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e progressista. Non persegue finalità di lucro. La sede dell'Associazione potrà essere trasferita in qualsiasi luogo della provincia di Reggio Emilia, senza dover ricorrere alla modificazione dello statuto associativo.

ART. 2 Lo scopo principale del_,Circolo è quello di promuovere attività, culturali, sportive, gastronomiche, artistiche, turistiche e ricreative (quali corsi, concerti, viaggi, rassegne, tornei, seminari, conferenze, ecc.), nonché servizi (quali scuole, centri di consulenza, laboratori, ecc.) contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d' intervento del Circolo. Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

ART. 3 Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia, di norma, compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza. Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentale limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, unitamente all’ attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

ART. 5 E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi, entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, anche contestualmente alla presentazione dellà stessa, la qualifica di socio diventerà effettiva e, previo pagamento della quota sociale, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale di ARCI Nuova Associazione, ed il suo nominativo verrà annotato nel libro dei Soci. Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso sì pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

ART. 6 I soci hanno diritto a :

- frequentare i locali del circolo e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dal Circolo;

- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo; - discutere ed approvare i rendiconti;

- eleggere, se di maggiore età, ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno otto giorni prima dello svolgimento dell' assemblea.

ART. 7 Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, all'osservanza delle delibere degli organi

sociali, nonchè a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali del circolo. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

ART. 8 La qualifica di socio si perde per:

- decesso, espulsione o radiazione, mancato pagamento della quota sociale, dimissioni (che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo).

ART. 9 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante(a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per í seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;

- denigrazione del Circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;

- l' attentare in qualche modo al buon andamento del Circolo ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;

- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;

- appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del Circolo;

- l' arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

ART.10 Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente o agli Organismi di controllo sovraordinati dell'Associazione entro trenta giorni, ricorso sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

ART. 11 Il patrimonio sociale del Circolo è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo;

- contributi, erogazioni e lasciti diversi;

- fondo di riserva.

ART. 12 Il bilancio (rendiconto economico e finanziario) comprende l' esercizio sociale dal 1 Settembre al 31 Agosto di ogni anno e deve essere presentato all’assemblea dei soci entro il 4 mese dalla chiusura dell’esercizio sociale. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio. La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività del Circolo.

ART. 13 Il bilancio dovrà prevedere la costituzione e l' incremento del fondo di riserva. L' utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci. Il residuo attivo di bilancio sarà devoluto in parte come fondo di riserva e per la rimanente parte sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere culturale, ricreativo, sportivo e per nuovi impianti e attrezzature. E' fatto divieto distribuire anche in modo indiretto utili od avanzi di bilancio nonché fondi, riserve o capitali durante la vita del circolo stesso, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 14 Partecipano all'assemblea tutti i soci che alla data di convocazione dell'assembleó stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata a cura del consiglio direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima o da inviare ad ogni socio.

ART. 15 L' assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all' ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all' art. 16. Le delibere approvate in assemblea devono essere rese note ai soci del circolo tramite l'affissione in bacheca dei verbali delle assemblee. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

ART. 16 Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno la metà dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del Circolo, valgono le nonne di cui all' art.30.

ART. 17 L' assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per l' elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate, al fine della consultazione da parte dei soci con l'indicazione, per le elezioni, del numero dei votanti, del numero delle schede valide, nulle e bianche, e dei voti ottenuti dai soci. Tale verbale dovrà poi essere esposto nella sede sociale e resta successivamente agli atti a disposizione dei soci.

ART.18 L' assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l' anno nel periodo che va dal 1 Gennaio al 30 Aprile. Essa, nei termini di cui all' ultimo comma dell' art. 6:

- approva le linee generali del programma di attività;

- approva il bilancio consuntivo annuale (rendiconto economico e finanziario);

- delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;

- elegge gli organismi dirigenti (consiglio direttivo, collegio dei sindaci revisori, collegio dei garanti) alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti ciascun organismo. In caso di parità di voti all' ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggior anzianità d'iscrizione al Circolo;

- nel caso di cui sopra, discute la relazione del consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato, elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;

- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

ART. 19 L'assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Presidente o il consiglio direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il collegio dei sindaci revisori o almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno motivato la convocazione.

ART. 20 Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni. E' composto da *un minimo di 5 consiglieri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

ART. 21 Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonchè dell' attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

ART. 22 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale del Circolo ed è il responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio.

- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni.

- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo del Circolo; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti specifiche esigenze legate alle attività del Circolo.

ART. 23 Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il bilancio consuntivo (rendiconto economico e finanziario);

- predisporre tutti gli elementi utili per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;

- deliberare circa l' ammissione, la sospensione, la radiazione e l' espulsione dei soci;

- nominare uno o più consiglieri delegati a valutare le domande di ammissione di nuovi soci;

- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;

- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà del Circolo o ad esso affidati;

- decidere le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto;

- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

ART. 24 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese su convocazione del Presidente o del Vice Presidente in sua vece, e, straordinariamente, quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

ART. 25 I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all' elezione del Consiglio. La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei Consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l' assemblea indicendo nuove elezioni entro quindici giorni.

ART. 26 Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diverso da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all' interno del Circolo, sulle violazioni dello Statuto e del regolamento e sull' inosservanza delle delibere. Può deliberare l' espulsione dei soci deferiti al collegio, ai sensi dell' art. 9. Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

ART. 27 Il Collegio dei Sindaci revisori è composto da tre membri. Ha il compito di controllare tutta l' attività amministrativa e finanziaria del Circolo. Relaziona al Consiglio Direttivo e all' assemblea. Si riunisce ordinariamente tre volte l' anno (ogni quattro mesi) o straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio direttivo.

ART. 28 I sindaci revisori ed i membri del collegio dei garanti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

ART. 29 Le cariche di consigliere, sindaco revisore e membro del collegio dei garanti sono incompatibili tra di loro e ricoperte a titolo gratuito

ART. 30La delibera dello scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata dal voto favorevole di almeno i ¾ degli associati, indipendentemente dalla convocazione. L' assemblea stessa decide, sentiti gli Organismi di controllo, sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, ad altra associazione di Promozione Sociale con finalità analoghe, e comunque a fini di utilità sociale o altri stabiliti dalla legge.

ART. 31 Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l’ assemblea ai sensi del codice civile e delle leggi vigenti.

Dichiaro di aver preso visione dello Statuto e di condividerlo integralmente (obbligatorio).

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