STATUTO UNIONE DEGLI UNIVERSITARI DI TRENTO
1. Costituzione
1. È costituita l'Associazione “Unione Degli Universitari di Trento”, in breve “UDU Trento”
2. L'associazione ha durata illimitata.
2. Sede
1. L'Associazione ha sede in Trento, Via dei Muredei, n 8 (TN) 38122
3. Principi fondamenti
I. Definizione. “UDU Trento” è un'Associazione provinciale, si occupa di rappresentanza sociale degli studenti universitari, di impegno sindacale, politico, civile e di volontariato all'interno come all'esterno dell'Università. L'associazione apartitica, antifascista,aconfessionale e contraria a qualsiasi tipo di discriminazione di genere, razza, lingua , religione, opinioni politiche e orientamento sessuale. Particolare attenzione è data al valore della pace e della non-violenza come metodo alternativo alla risoluzione dei conflitti,
II. Rappresentanza. L'associazione si impegna direttamente per fare dell'Università un luogo di formazione completo, in cui gli studenti si sentono cittadini attivi. “UDU Trento” si batte per lo sviluppo del mutualismo studentesco e per l'abbattimento degli ostacoli che impediscono agli studenti di compiere il loro percorso di studi. L'associazione si impegna a creare momenti di aggregazione e socialità fra gli studenti e i giovani sul territorio provinciale; essa potrà anche operare in ambito nazionale e internazionale.
III. Rapporti con gli altri soggetti. L'Associazione ricerca i massimo livello di collaborazione con le altre associazioni democratiche di giovani che operano con principi concordi al presente statuto. Udu Trento può, altresì, stipulare con associazioni, organizzazioni, cooperative o centri culturali patti associativi, sulla base di un programma politico, culturale, ovvero con riferimento a singole iniziative condivise. Particolari forme di rapporto e di accordo possono essere, inoltre , previste su programmi specifici e obiettivi circoscritti con Enti pubblici e privati, istituzioni culturali o scientifiche, con il movimento sindacale e cooperativo, circoli e dopolavoro aziendali. I rapporti in essere avverranno nella reciproca autonomia delle parti.
4. Scopi dell'associazione
1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel campo della difesa e della promozione dei diritti degli studenti universitari. La sua attività principale consiste:
a) nell'affermazione e nella tutela dei diritti degli studenti universitari e di
chi, suo malgrado, all'Università non è iscritto;
b) nella difesa del carattere pubblico e democratico dell'Università trentina e
italiana , della qualità della didattica, della liberà della ricerca e
dell'autonomia intesa come autogoverno della comunità universitari, nel
rispetto di tutte le componenti;
c) nell'affermazione del diritto alla studio quale possibilità oggettiva di
accesso ai più alti livelli della formazione e di sostegno fino alla
conclusione del percorso formativo.
d) nella rappresentanza sindacale e sociale degli studenti universitari in tutti
gli organi di rappresentanza studentesca e giovanile prevista dalla
normativa e nei rapporti con le istituzioni locali;
e) nella difesa del valore legale dei titoli di studio e nell'affermazione del
legame tra formazione superiore e trasformazione del mercato del lavoro
e della qualità della produzione e dello sviluppo;
f) nel sostegno materiale degli studenti attraverso attività di orientamento
universitario e lavorativo di aggregazione, iniziative culturali, e di
erogazione dei servizi, anche mediante collaborazioni, convenzioni e patti
con soggetti eterni.
5. Patrimonio ed entrate dell'associazione
1. Il patrimonio dell'associazione è costituito :
a) dalle quote versare annualmente dei soci;
b) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
c)degli introiti realizzati nel svolgimento della sua attività
d) dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da
persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi
sociali;
e) dai beni che prevengono all'associazione a qualsiasi titolo, da
elargizioni da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, degli
avanzi netti di gestione.
2. L'assemblea dei soci, su proposta dell'esecutivo provinciale, annuale stabilisce la
quota di versamento minimo da effettuarsi da parte di chi intende aderire
all'associazione all'atto di adesione.
3. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso
ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli degli aderenti
all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
4. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità , fatto salvo il
versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in
nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso
di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'associazione, può pertanto farsi
luogo alla ripetizione di quanto versato di quanto versato all'associazione a titolo di
versamento al fondo di dotazione. Le quote e i contributi associativi sono
trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutatili.
6. Soci dell'associazione
1. L'associazione è composta dalle persone dei soci
2. Sono soci dell'associazione coloro che ne facciano richiesta e che versino la quota minima annuale.
3. Possono far parte dell'associazione tutti e solo gli studenti e dottorandi afferenti all'Università di Trento e Libera Università di Bolzano e del Conservatorio di Musica “F.A.Bonporti”.
4. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, salvo rispetto dei requisiti al comma 2) e 3) del presente articolo.
5. Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al responsabile del tesseramento, dichiarando di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impiego ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti. La domanda si intende accolta se viene sotto firmata dal responsabile del tesseramento e il collegio dei probiviri non la respinga esplicitamente entro sessanta giorni dal suo ricevimento. In caso di diniego, espresso, l'interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.
6. Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento recedere liberamente, dandone comunicazione scritta all'esecutivo provinciale. Il recesso ha efficacia dal ricevimento della notifica da parte dell'esecutivo provinciale.
7. L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
8. I soci hanno diritto di partecipazione alla gestione dell'associazione, nei termini previsti da presente statuto, e hanno il diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione stessa.
9. I soci hanno dovere di rispettare i principi e gli obiettivi dell'associazione, di partecipare all'attività associativa nel rispetto del presente Statuto e delle successive linee programmatiche emanate. E' fatto espresso divieto di partecipazione temporanea alla vita associativa.
10. In presenza di gravi motivi chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con proposta dell'esecutivo provinciale e deliberazione dell'assemblea e maggioranza dei 2/3, o maggioranza semplice in seconda convocazione. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può aderire il collegio arbitrale di cui al presente statuto ; l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.
11. E' garantita l'uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative, volte e garantire l'effettività del rapporto medesimo.
7. Organi dell'associazione
1. Sono organi dell'associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Coordinatore ;
c) l'Esecutivo provinciale
d) il Collegio
e) L'Assemblea dei rappresentati
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito. E' garantita la libera
eleggibilità degli organi sociali.
8. Assemblea
1. L'assemblea dei soci è il massimo organo sovrano e deliberativo dell'associazione. E' composta da tutti gli aderenti all'associazione
2. L'assemblea di riunisce su convocazione del Coordinatore, almeno due volte all'anno, nonché su richiesta della maggioranza dell'esecutivo provinciale, ovvero
su domanda motivata di almeno 1/10 dei membri dell'associazione.
3. L'assemblea può essere ordinari o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per modifica dello Statuto o per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi, ivi compresa la variazione legale.
4. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
5. Ogni socio può rappresentare in assemblea per mezzo di delega scritta non più di un associato. E' garantita l'osservanza del voto singolo, di cui all'articolo 2532, comma2, del Codice Civile, ed è escluso il voto per corrispondenza.
6. L'assemblea ordinaria :
a) provvede alle elezione dell'esecutivo provinciale e del coordinatore;
b) delibera gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
c) approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo annuali predisposti
dall'esecutivo provinciale;
d) determina l'importo della quota annuale di adesione;
e) delibera sull'eventuale esclusione dei soci secondo la modalità previste
all'art.6;
f) delibera sul trasferimento della sede legale;
g) delibera sull'eventuale destinazione do utili o avanzi di gestione, comunque
denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione
stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge del presente statuto.
7. L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di
almeno i 4/5 dei soci; in seconda convocazione con la presenza della maggioranza
dei soci.
8. Assemblea Straordinaria
a) delibera sulle modifiche al presente statuto
b) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione
del suo patrimonio.
9. la convocazione dell'assemblea avverrà, almeno otto giorni prima, mediante
comunicazione scritta agli associati.
9. Coordinatore
1.Al Coordinatore, eletto direttamente dall'Assemblea, spetta la rappresentanza legale
stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.
2. Il Coordinatore appena eletto propone all'Assemblea le deleghe dell'esecutivo
provinciale.
3. Il Coordinatore dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate
dall'assemblea e dell'esecutivo provinciale, l'ordinaria amministrazione
dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il Coordinatore può
anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve
contestualmente convocare l'esecutivo provinciale per la ratifica del suo operato.
4. Il Coordinatore convoca e presiede l'assemblea e l'esecutivo provinciale, ne cura
l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo
dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la
riforma ove se ne presenti la necessità.
5. Il Coordinatore o un suo delegato cura la predisposizione del bilancio preventivo e del
bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione,all'esecutivo provinciale e poi
all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
6. Il Coordinatore rimane in carica due anni e può essere rieletto .
10. Esecutivo provinciale
1. L'esecutivo provinciale è composto da un minimo di tre membri eletti dall'assemblea
dei soci. L'esecutivo provinciale rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono
rieleggibili.
2. Il Coordinatore è membro di diritto dell'esecutivo provinciale.
3. L'esecutivo provinciale è convocato dal Coordinatore o quando ne faccia richiesta
almeno i due terzi dei membri dell'esecutivo in carica .
4. Le deliberazione verranno adottate a maggioranza assoluta.
5. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso d'esercizio venissero a mancare
uno o più membri dell'esecutivo i rimanenti provvederanno alla convocazione
dell'assemblea per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza
dei membri sostitutivi.
6. L'esecutivo provinciale dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per
dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi
componenti.
7. All'esecutivo provinciale è affidata la gestione ordinaria e straordinaria
dell'associazione, organizzazione e promozione dell'attività sociale, l'erogazione dei
mezzi di cui si dispone l'associazione per il raggiungimento dei fini di cui presente
statuto.
8. Sono compiti dell'esecutivo provinciale:
· compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
· redigere e presentare all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione;
· deliberare sulle richieste di ammissione all'associazione;
· redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'assemblea;
· convocare l'assemblea qualora lo ritenga necessario o venga chiesto dai soci;
· redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati.
· Proporre l'esclusione dei soci
· attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea;
· nominare i rappresentanti dell'associazione, ulteriori rispetto al Coordinatore, per il compimento di singoli atti o affari .
9. Dalla nomina a membro dell'esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il
rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. Nel
caso in cui uni i più componenti dell'esecutivo provinciale sia chiamato, in virtù di
proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale in favore
dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo
restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività svolta.
10. Nell'ambito dell'esecutivo provinciale sono previste almeno le seguenti figure :
il Responsabile dell'organizzazione e il Tesoriere. La carica di Tesoriere può essere
coperta dal Coordinatore stesso in mancanza di elezione all'interno dell'esecutivo
provinciale.
11. Collegio dei Probiviri
1. I Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia dell'associazione ed è composto da tre
membri eletti dall'Assemblea.
2. Il Collegio dei Probiviri :
· elegge alla prima seduta un presidente, individuandolo tra i propri membri, cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento dell'organismo;
· decidere qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto;
· annulla,esprimendosi entro trenta giorni dall'interrogazione, provvedimenti di espulsione contro singoli aderenti;
12. L'Assemblea dei Rappresentanti
1. L'assemblea dei rappresentati è composta da tutti i soci dell'associazione che rivestono ruoli di rappresentanza all'interno dell'ateneo e/o direttivi all'interno di altre associazioni universitarie.
2. L'assemblea si occupa di declinare le proposte dell'assemblea dei soci e dell'esecutivo provinciale all'interno all'interno degli organismi di cui fanno parte.
3. L'assemblea viene convocata e presieduta dal coordinatore provinciale
13. Libri dell'associazione
1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalle legge, l'associazione tiene i libri verbali delle
adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del esecutivo provinciale, nonché il libro
degli aderenti all'associazione.
14. Bilancio consuntivo e preventivo
1. Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 15 marzo di ciascun anno l'esecutivo provinciale è convocato per la
predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre
all'approvazione dell'assemblea entro il 30 di aprile.
3. Entro il 15 dicembre di ciascun anno l'esecutivo provinciale è convocato per la
predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre
all'approvazione dell'assemblea entro il 31 dicembre.
4. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici)
giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione
di tutti gli associati che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
15. Avanzi Gestione
1. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'associazione stessa, a meno che la destinazione p la distribuzione non siano
imposte dalla legge.
16. Scioglimento
1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di
devolvere il suo patrimonio ad altre Associazioni senza scopo di lucro aventi le stesse
finalità sociali o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui
all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
17. Legge applicabile
1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento
alle norme in materia di Associazioni contenute nel libro I del Codice civile e, in
subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice civile, oltreché alle altre
leggi vigenti in materia.